Art. 6.
          Approvazione dei progetti di rete o di attivita'
    1. Le comunita' montane e il comune di Aosta approvano i progetti
di  cui  all'art.  5,  comma 1, anche ai fini dell'individuazione dei
siti  attrezzati, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al
medesimo   art.   5,   comma  1,  previo  parere  tecnico  favorevole
dell'agenzia   regionale  per  la  protezione  dell'ambiente  (ARPA),
istituita  ai  sensi  della  legge  regionale 4 settembre 1995, n. 41
(Istituzione  dell'agenzia  regionale per la protezione dell'ambiente
(ARPA)  e  creazione,  nell'ambito dell'unita' sanitaria locale della
Valle   d'Aosta,   del  dipartimento  di  prevenzione  e  dell'unita'
operativa  di  microbiologia),  in  merito  al rispetto dei limiti di
esposizione,  delle  misure di cautela e degli eventeali obiettivi di
qualita'  di  cui  agli  articoli  3  e  4  del  decreto del Ministro
dell'ambiente  10  settembre  1998, n. 381 (Regolamento recante norme
per la determinazione dei tetti di radio-frequenza compatibili con la
salute umana).
    2.  Le  comunita' montane e il comune di Aosta approvano altresi,
entro  il  30 aprile di ogni anno, le variazioni o le nuove richieste
comunicate  dai gestori degli impianti ai sensi dell'Art. 5, comma 3,
sulla base:
      a) dei  piani  di  individuazione  dei  siti  attrezzati di cui
all'art. 7, comma 1;
      b) del  parere  tecnico favorevole espresso dall'ARPA in merito
al  rispetto  dei  limiti  di  esposizione, delle misure di cautela e
degli  eventuali obiettivi di qualita' di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto del Ministero dell'ambiente n. 381/1998.
    3.  L'approvazione dei progetti di cui all'art.o 5, comma 1, puo'
essere  subordinata  alla  presentazione,  da parte dei gestori degli
impianti,  di  idonee  azioni  di  risanamento, previo parere tecnico
favorevole   dell'ARPA,   sulla  base  dei  criteri  di  riduzione  a
conformita'   definiti  nell'allegato  C  al  decreto  del  Ministero
dell'ambiente n. 381/1998.
    4.  Gli atti di approvazione di cui ai commi 1 e 2, unitamente ai
progetti  ai  quali gli stessi si riferiscono, sono comunicati, entro
un  mese  dalla loro adozione, alle strutture regionali competenti in
materia  di  tutela  della  salute,  di  tutela  dell'ambiente  e  di
urbanistica.