Art. 6. Approvazione dei progetti di rete o di attivita' 1. Le comunita' montane e il comune di Aosta approvano i progetti di cui all'art. 5, comma 1, anche ai fini dell'individuazione dei siti attrezzati, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al medesimo art. 5, comma 1, previo parere tecnico favorevole dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita ai sensi della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta, del dipartimento di prevenzione e dell'unita' operativa di microbiologia), in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventeali obiettivi di qualita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radio-frequenza compatibili con la salute umana). 2. Le comunita' montane e il comune di Aosta approvano altresi, entro il 30 aprile di ogni anno, le variazioni o le nuove richieste comunicate dai gestori degli impianti ai sensi dell'Art. 5, comma 3, sulla base: a) dei piani di individuazione dei siti attrezzati di cui all'art. 7, comma 1; b) del parere tecnico favorevole espresso dall'ARPA in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero dell'ambiente n. 381/1998. 3. L'approvazione dei progetti di cui all'art.o 5, comma 1, puo' essere subordinata alla presentazione, da parte dei gestori degli impianti, di idonee azioni di risanamento, previo parere tecnico favorevole dell'ARPA, sulla base dei criteri di riduzione a conformita' definiti nell'allegato C al decreto del Ministero dell'ambiente n. 381/1998. 4. Gli atti di approvazione di cui ai commi 1 e 2, unitamente ai progetti ai quali gli stessi si riferiscono, sono comunicati, entro un mese dalla loro adozione, alle strutture regionali competenti in materia di tutela della salute, di tutela dell'ambiente e di urbanistica.