Art. 8.
                   Proprieta' dei siti attrezzati
    1. I siti attrezzati e le relative infrastrutture gia' esistenti,
se  compresi  nei  piani  di  cui all'art. 7, comma 1, possono essere
acquisiti  dalle  comunita'  montane  e  dal comune di Aosta mediante
procedura  di  acquisto  o  di  esproprio.  I  proprietari  dei  siti
attrezzati  e  delle  relative  infrastrutture  possono  manteneme la
proprieta'  a  condizione  che  stipulino  con i medesimi enti locali
apposita convenzione con la quale garantiscono l'uso dei siti e delle
strutture  esistenti  ai  diversi  gestori  di  impianti presenti sul
territorio.
    2. I nuovi siti attrezzati, individuati dai piani di cui all'art.
7,  comma  1,  sono  realizzati  a cura delle comunita' montane e del
comune di Aosta ed acquisiti al rispettivo patrimonio.