Art. 8. Proprieta' dei siti attrezzati 1. I siti attrezzati e le relative infrastrutture gia' esistenti, se compresi nei piani di cui all'art. 7, comma 1, possono essere acquisiti dalle comunita' montane e dal comune di Aosta mediante procedura di acquisto o di esproprio. I proprietari dei siti attrezzati e delle relative infrastrutture possono manteneme la proprieta' a condizione che stipulino con i medesimi enti locali apposita convenzione con la quale garantiscono l'uso dei siti e delle strutture esistenti ai diversi gestori di impianti presenti sul territorio. 2. I nuovi siti attrezzati, individuati dai piani di cui all'art. 7, comma 1, sono realizzati a cura delle comunita' montane e del comune di Aosta ed acquisiti al rispettivo patrimonio.