Art. 9. Realizzazione, gestione e manutenzione dei siti attrezzati 1. Le comunita' montane e il comune di Aosta provvedono alla realizzazione, alla gestione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei siti attrezzati di proprieta, con esclusione degli apparati per radiotelecomunicazioni, salvo i casi in cui tali apparati siano di loro proprieta. 2.1 proprietari dei siti attrezzati individuati dai piani di cui all'Art. 7, comma 1, provvedono, a proprie cure e spese, ad adeguare funzionalmente le strutture al fine di concentrare in un unico sito gli impianti per radiotelecomunicazioni installati dai diversi gestori. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, previo parere del consiglio permanente degli enti locali di cui all'art. 60 della legge regionale n. 54/1998, approva con propria deliberazione lo schema tipo di convenzione concernente la disciplina delle modalita' di installazione degli impianti, della loro manutenzione, dell'accesso ai siti attrezzati e del loro utilizzo, nonche' dei criteri di applicazione dei canoni per l'utilizzo dei siti attrezzati da parte dei gestori degli impianti.