Art. 9.
     Realizzazione, gestione e manutenzione dei siti attrezzati
    1.  Le  comunita'  montane  e  il comune di Aosta provvedono alla
realizzazione,   alla  gestione  e  alla  manutenzione,  ordinaria  e
straordinaria, dei siti attrezzati di proprieta, con esclusione degli
apparati  per  radiotelecomunicazioni,  salvo  i  casi  in  cui  tali
apparati siano di loro proprieta.
    2.1  proprietari dei siti attrezzati individuati dai piani di cui
all'Art.  7, comma 1, provvedono, a proprie cure e spese, ad adeguare
funzionalmente  le  strutture al fine di concentrare in un unico sito
gli   impianti  per  radiotelecomunicazioni  installati  dai  diversi
gestori.
    3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
giunta  regionale,  previo parere del consiglio permanente degli enti
locali  di  cui all'art. 60 della legge regionale n. 54/1998, approva
con  propria  deliberazione lo schema tipo di convenzione concernente
la  disciplina delle modalita' di installazione degli impianti, della
loro  manutenzione,  dell'accesso  ai  siti  attrezzati  e  del  loro
utilizzo,   nonche'  dei  criteri  di  applicazione  dei  canoni  per
l'utilizzo dei siti attrezzati da parte dei gestori degli impianti.