(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 55 del 21 dicembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazione all'art. 1 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 15 gennaio 1997 n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), e' aggiunto il seguente: "1 bis. In considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste il servizio di soccorso di cui al comma 1, la Regione assume a proprio carico le spese relative al medesimo servizio, la cui responsabilita' organizzativa e gestionale e' affidata ai soggetti gestori delle piste di sci".