(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                      55 del 21 dicembre 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
 Integrazione all'art. 1 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2
    1.  Dopo  il  comma  1  dell'art.  1  della  legge  regionale  15
gennaio 1997 n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di
sci della Regione), e' aggiunto il seguente:
      "1  bis. In considerazione del rilevante interesse pubblico che
riveste  il servizio di soccorso di cui al comma 1, la Regione assume
a  proprio  carico  le  spese  relative  al medesimo servizio, la cui
responsabilita'  organizzativa  e  gestionale e' affidata ai soggetti
gestori delle piste di sci".