Art. 2. Modificazione all'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci) e' sostituita dalla seguente: "c) assumere la responsabilita' organizzativa e gestionale del servizio di soccorso sulle piste;".