Art. 2.
 Modificazione all'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9
    1.  La  lettera  c) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale
17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di
piste di sci) e' sostituita dalla seguente:
      "c)  assumere la responsabilita' organizzativa e gestionale del
servizio di soccorso sulle piste;".