Art. 3. Disposizioni transitorie In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione assicura lo svolgimento del servzio di soccorso sulle piste di sci di discesa durante la stagione invernale 2000/2001 ed estiva 2001 mediante la concessione, a favore dell'Associazione valdostana impianti a fune, di contributi fino all'ammontare massimo di lire 6.500 milioni (euro 3.356.969,84). 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con deliberazione della giunta regionale e sono ripartiti dall'associazione valdostana impianti a fune tra i gestori delle piste di sci di discesa sulla base di criteri che tengano conto della estensione delle piste gestite e delle effettive esigenze organizzative connesse all'espletamento del servizio di soccorso. 3. L'associazione valdostana impianti a fune e' tenuta a comunicare alla struttura regionale competente in materia di piste di sci le modalita' della ripartizione dei contributi effettuata nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.