Art. 3.
                      Disposizioni transitorie
    In  sede  di  prima applicazione della presente legge, la Regione
assicura lo svolgimento del servzio di soccorso sulle piste di sci di
discesa  durante  la  stagione  invernale  2000/2001  ed  estiva 2001
mediante   la  concessione,  a  favore  dell'Associazione  valdostana
impianti  a  fune,  di  contributi fino all'ammontare massimo di lire
6.500 milioni (euro 3.356.969,84).
    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con deliberazione
della  giunta regionale e sono ripartiti dall'associazione valdostana
impianti  a  fune  tra  i gestori delle piste di sci di discesa sulla
base  di  criteri  che  tengano  conto  della  estensione delle piste
gestite   e   delle   effettive   esigenze   organizzative   connesse
all'espletamento del servizio di soccorso.
    3.   L'associazione  valdostana  impianti  a  fune  e'  tenuta  a
comunicare alla struttura regionale competente in materia di piste di
sci  le  modalita'  della  ripartizione dei contributi effettuata nel
rispetto dei criteri di cui al comma 2.