Art. 4. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 5.350 milioni (euro 2.763.044,41) per l'anno 2000 e in lire 1.150 milioni (euro 593.925,43) per l'anno 2001, grava sul capitolo di nuova istituzione 40815. 2. Alla copertura dell'onere previsto al comma 1 si provvede: a) per l'anno 2000, mediante l'utilizzo rispettivamente per lire 2.120 milioni e per lire 3.230 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 64560 (Contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa) e 64810 (Contributi a favore delle societa' di impianti a fune per la realizzazione di investimenti); b) per l'anno 2001, mediante l'utilizzo per lire 1.150 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 64810.