Art. 4.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  L'onere  derivante  dalla  applicazione della presente legge,
valutato  in lire 5.350 milioni (euro 2.763.044,41) per l'anno 2000 e
in  lire  1.150  milioni (euro 593.925,43) per l'anno 2001, grava sul
capitolo di nuova istituzione 40815.
    2. Alla copertura dell'onere previsto al comma 1 si provvede:
      a)  per  l'anno  2000,  mediante l'utilizzo rispettivamente per
lire  2.120  milioni  e  per  lire  3.230  milioni degli stanziamenti
iscritti  ai  capitoli  64560  (Contributi  per  la manutenzione e la
gestione di piste per lo sci di discesa) e 64810 (Contributi a favore
delle   societa'   di   impianti  a  fune  per  la  realizzazione  di
investimenti);
      b)  per l'anno 2001, mediante l'utilizzo per lire 1.150 milioni
dello stanziamento iscritto al capitolo 64810.