Art. 2.
                      Modificazioni all'art. 6
    1.  Al  comma  1 dell'art. 6 della legge regionale n. 78/1987, le
parole "da nove membri." sono sostituite dalle seguenti "da un numero
di componenti variabile da sei a dieci membri.".
    2.  Il  comma  2  dell'art. 6 della legge regionale n. 78/1987 e'
abrogato.
    3.  Il  comma  3  dell'art. 6 della legge regionale n. 78/1987 e'
sostituito dal seguente:
      "3.  Alla  Regione  Valle d'Aosta e' riservata, nel caso in cui
abbia  una  partecipazione  azionaria nella Banca regionale, ai sensi
dell'Art.  2458  del codice civile, la nomina diretta di un numero di
consiglieri  proporzionato  alla  propria  partecipazione al capitale
sociale  con  arrotondamento all'unita' superiore. In tal caso, fra i
membri nominati dalla Regione e' designato il presidente.".