Art. 2. Modificazioni all'art. 6 1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 78/1987, le parole "da nove membri." sono sostituite dalle seguenti "da un numero di componenti variabile da sei a dieci membri.". 2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 78/1987 e' abrogato. 3. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 78/1987 e' sostituito dal seguente: "3. Alla Regione Valle d'Aosta e' riservata, nel caso in cui abbia una partecipazione azionaria nella Banca regionale, ai sensi dell'Art. 2458 del codice civile, la nomina diretta di un numero di consiglieri proporzionato alla propria partecipazione al capitale sociale con arrotondamento all'unita' superiore. In tal caso, fra i membri nominati dalla Regione e' designato il presidente.".