Art. 3.
                      Modificazioni all'art. 7
    1.  Il  comma  2  dell'art. 7 della legge regionale n. 78/1987 e'
sostituito dal seguente:
    "2.  Alla  Regione  Valle  d'Aosta,  nel  caso  in  cui abbia una
partecipazione  azionaria  nella  Banca  regionale,  e'  riservata la
nomina  di  un  sindaco  effettivo  e  del  Presidente  del  Collegio
sindacale.".