Art. 3. Modificazioni all'art. 7 1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 78/1987 e' sostituito dal seguente: "2. Alla Regione Valle d'Aosta, nel caso in cui abbia una partecipazione azionaria nella Banca regionale, e' riservata la nomina di un sindaco effettivo e del Presidente del Collegio sindacale.".