Art. 4.
                          Norme transitorie
    1.  Ai  sensi degli articoli 5, come modificato dall'art. 4 della
legge  regionale  16 agosto 1994, n. 46, e 9 della legge regionale 28
giugno 1982, n. 16 (Costituzione della societa' finanziaria regionale
per  lo  sviluppo  economico  della Regione Valle d'Aosta), la giunta
regionale  e'  autorizzata  a  trasferire,  al  valore nominale, alla
Finaosta  S.p.a.,  tramite  incarico  fiduciario,  la  partecipazione
detenuta dalla Regione nella Banca regionale.
    2.  La  giunta  regionale  provvede  ad autorizzare il compimento
degli atti indispensabili per addivenire all'intestazione fiduciaria,
in  capo  a  Finaosta S.p.a., della partecipazione di cui al comma 1,
nonche'   ad   apportare   al   bilancio   regionale,   con   proprio
provvedimento, le variazioni necessarie per consentire le conseguenti
registrazioni contabili. La giunta regionale puo' inoltre autorizzare
la  Finaosta  S.p.a. a procedere ad eventuali cessioni di quota parte
della propria partecipazione.
    3.  Per  la  gestione  delle  partecipazioni  di  cui al presente
articolo,  la  Finaosta S.p.a. si attiene a quanto disposto dall'art.
6, comma terzo, della legge regionale n. 16/1982.