Art. 4. Norme transitorie 1. Ai sensi degli articoli 5, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 46, e 9 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della societa' finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), la giunta regionale e' autorizzata a trasferire, al valore nominale, alla Finaosta S.p.a., tramite incarico fiduciario, la partecipazione detenuta dalla Regione nella Banca regionale. 2. La giunta regionale provvede ad autorizzare il compimento degli atti indispensabili per addivenire all'intestazione fiduciaria, in capo a Finaosta S.p.a., della partecipazione di cui al comma 1, nonche' ad apportare al bilancio regionale, con proprio provvedimento, le variazioni necessarie per consentire le conseguenti registrazioni contabili. La giunta regionale puo' inoltre autorizzare la Finaosta S.p.a. a procedere ad eventuali cessioni di quota parte della propria partecipazione. 3. Per la gestione delle partecipazioni di cui al presente articolo, la Finaosta S.p.a. si attiene a quanto disposto dall'art. 6, comma terzo, della legge regionale n. 16/1982.