Regolamento  per  la  concessione  dei  finanziamenti  a favore degli
   interventi   attuativi   del   "Progetto   pilota   in   tema   di
   disadattamento,  devianza  e  criminalita"  previsti  dall'art. 18
   della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29.
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.   Il   presente  regolamento  disciplina  la  concessione  dei
finanziamenti  a  favore  degli  interventi  attuativi  del "Progetto
pilota  in  tema  di disadattamento, devianza e criminalita" previsto
dall'art.  22,  comma 4, della legge regionale n. 33/1988 e approvato
con  la  deliberazione  della  giunta regionale n. 2870 del 13 giugno
1990  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della regione n. 89 del
20 luglio 1990, e con la deliberazione della giunta regionale n. 1646
del  6 giugno  1997,  e  articolato  nei  progetti area adulti e area
minori   alle  quali  afferiscono  rispettivamente  le  problematiche
penitenziarie, penali e del disadattamento.
    2.  Nel  progetto  area  adulti sono oggetto di finanziamento gli
interventi relativi a:
      a) incentivi  ai  detenuti  ed alle persone sottoposte a misure
alternative al carcere frequentanti corsi di formazione;
      b) progetti  individualizzati  per persone in esecuzione penale
esterna,  arresti  domiciliari,  dimissioni  dal  carcere  e/o  dagli
ospedali psichiatrici giudiziari;
      c) progetti  di  presa  in  carico  e  di accoglienza diurna di
persone  con problematiche multiple di disadattamento ai limiti delle
competenze istituzionali;
      d) iniziative   socio-culturali  in  carcere.  Tali  iniziative
devono    trovare    inserimento   nei   programmi   complessivi   di
risocializzazione  degli  istituti  di pena e pertanto non connotarsi
come   episodiche.   Nelle   stesse   sono   comprese  le  iniziative
promozionali  rivolte all'esterno quali convegni, giornate di studio,
stand;
      e)   acquisto   di   materiali   ed   attrezzature  strumentali
all'attivazione dei corsi, non sostenute dagli enti formatori;
      f) sostegno   al   volontariato   penitenziario  organizzato  e
qualificato.
    3.  Nel  progetto  area  minori sono oggetto di finanziamento gli
interventi relativi a:
      a) consolidamento  e  avvio  di progetti di comunita' educative
per minori e giovani adulti con problematiche di disadattamento;
      b) borse  di  formazione/lavoro  per  minori e giovani adulti a
rischio di devianza e criminalita;
      c) azioni  di  sensibilizzazione  del  contesto  sociale  sulla
problematica del disadattamento giovanile.
                               Art. 2.
                    Destinatari dei finanziamenti
    1.  I  destinatari  dei  finanziamenti  per gli interventi di cui
all'art. 1, comma 2, sono:
      a) i comuni sede di carcere;
      b) i  comuni  sede  di  residenza delle persone interessate e/o
sede di competenza del centro di servizio sociale per adulti;
      c) le aziende per i servizi sanitari;
      d) le  agenzie  di  spettacoli e culturali operanti nel settore
penitenziario in ambito sovraprovinciale;
      e) enti del privato sociale operanti nel settore penitenziario;
      f) associazioni di volontariato penitenziario accreditate.
    2.  I  destinatari  dei  finanziamenti  per gli interventi di cui
all'art. 1, comma 3 sono:
      a) gli enti pubblici e del privato sociale;
      b) i comuni;
      c) gli enti gestori del servizio sociale dei comuni.
                               Art. 3.
                         Criteri di riparto
    1.  Il  fondo  disponibile  viene  suddiviso in due quote uguali,
destinate  rispettivamente  alle  azioni  afferenti all'area adulti e
all'area minori e qualora la somma degli interventi richiesti per una
delle   due   aree   previste  fosse  inferiore  alla  disponibilita'
preventivata (il 50% del capitolo di spesa) la cifra eccedente andra'
a  integrare  le  disponibilita' riservate alle iniziative dell'altra
area.
    2.  Gli  interventi  di  cui  alla  lettera c) del comma 2 e alle
lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1 sono finanziate al 100%.
    3.  Gli  interventi  di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) del
comma  2  dell'art.  1  e  alla  lettera c) del comma 3 dell'articolo
stesso  sono  finanziate  proporzionalmente  sulla base delle domande
presentate,  verificata  la  loro  congruenza  con  gli obiettivi del
progetto.
    4.   I  suddetti  criteri  sono  confermati  anche  nel  caso  di
integrazione del finanziamento.
                               Art. 4.
              Modalita' di presentazione delle domande
    1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di
cui  all'art.  1  del  presente regolamento vanno presentate entro il
30 aprile di ogni anno.
    2. Le domande, indirizzate alla direzione regionale della sanita'
e  delle politiche sociali, devono contenere gli elementi progettuali
delle iniziative e l'indicazione dei costi.
    3.  Per l'anno 2000 le domande dovranno pervenire alla competente
direzione  regionale  entro  trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento.
                               Art. 5.
                           Rendicontazione
    1.  La  documentazione  a  rendiconto,  prodotta  ai  sensi degli
articoli  41, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000, deve pervenire
alla  direzione  regionale  della  sanita'  e delle politiche sociali
entro  il  30 marzo  del  secondo  anno successivo a quello in cui e'
stato concesso l'incentivo.
    2. Eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione,
debitamente  motivate,  verranno  valutate dalla direzione regionale,
che provvedera' a disporre, in caso di accoglimento, apposito decreto
di proroga.
                               Art. 6.
                         V e r i f i c h e
    1. La direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali
dispone   verifiche  contabili  a  campione  sulla  documentazione  a
rendiconto  di  cui all'art. 5, ai sensi degli articoli 42 e 43 della
legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000.
                            ANTONIONE