Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore degli interventi attuativi del "Progetto pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalita" previsti dall'art. 18 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei finanziamenti a favore degli interventi attuativi del "Progetto pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalita" previsto dall'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 33/1988 e approvato con la deliberazione della giunta regionale n. 2870 del 13 giugno 1990 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 89 del 20 luglio 1990, e con la deliberazione della giunta regionale n. 1646 del 6 giugno 1997, e articolato nei progetti area adulti e area minori alle quali afferiscono rispettivamente le problematiche penitenziarie, penali e del disadattamento. 2. Nel progetto area adulti sono oggetto di finanziamento gli interventi relativi a: a) incentivi ai detenuti ed alle persone sottoposte a misure alternative al carcere frequentanti corsi di formazione; b) progetti individualizzati per persone in esecuzione penale esterna, arresti domiciliari, dimissioni dal carcere e/o dagli ospedali psichiatrici giudiziari; c) progetti di presa in carico e di accoglienza diurna di persone con problematiche multiple di disadattamento ai limiti delle competenze istituzionali; d) iniziative socio-culturali in carcere. Tali iniziative devono trovare inserimento nei programmi complessivi di risocializzazione degli istituti di pena e pertanto non connotarsi come episodiche. Nelle stesse sono comprese le iniziative promozionali rivolte all'esterno quali convegni, giornate di studio, stand; e) acquisto di materiali ed attrezzature strumentali all'attivazione dei corsi, non sostenute dagli enti formatori; f) sostegno al volontariato penitenziario organizzato e qualificato. 3. Nel progetto area minori sono oggetto di finanziamento gli interventi relativi a: a) consolidamento e avvio di progetti di comunita' educative per minori e giovani adulti con problematiche di disadattamento; b) borse di formazione/lavoro per minori e giovani adulti a rischio di devianza e criminalita; c) azioni di sensibilizzazione del contesto sociale sulla problematica del disadattamento giovanile. Art. 2. Destinatari dei finanziamenti 1. I destinatari dei finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, sono: a) i comuni sede di carcere; b) i comuni sede di residenza delle persone interessate e/o sede di competenza del centro di servizio sociale per adulti; c) le aziende per i servizi sanitari; d) le agenzie di spettacoli e culturali operanti nel settore penitenziario in ambito sovraprovinciale; e) enti del privato sociale operanti nel settore penitenziario; f) associazioni di volontariato penitenziario accreditate. 2. I destinatari dei finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3 sono: a) gli enti pubblici e del privato sociale; b) i comuni; c) gli enti gestori del servizio sociale dei comuni. Art. 3. Criteri di riparto 1. Il fondo disponibile viene suddiviso in due quote uguali, destinate rispettivamente alle azioni afferenti all'area adulti e all'area minori e qualora la somma degli interventi richiesti per una delle due aree previste fosse inferiore alla disponibilita' preventivata (il 50% del capitolo di spesa) la cifra eccedente andra' a integrare le disponibilita' riservate alle iniziative dell'altra area. 2. Gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 e alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1 sono finanziate al 100%. 3. Gli interventi di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) del comma 2 dell'art. 1 e alla lettera c) del comma 3 dell'articolo stesso sono finanziate proporzionalmente sulla base delle domande presentate, verificata la loro congruenza con gli obiettivi del progetto. 4. I suddetti criteri sono confermati anche nel caso di integrazione del finanziamento. Art. 4. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 1 del presente regolamento vanno presentate entro il 30 aprile di ogni anno. 2. Le domande, indirizzate alla direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali, devono contenere gli elementi progettuali delle iniziative e l'indicazione dei costi. 3. Per l'anno 2000 le domande dovranno pervenire alla competente direzione regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 5. Rendicontazione 1. La documentazione a rendiconto, prodotta ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000, deve pervenire alla direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali entro il 30 marzo del secondo anno successivo a quello in cui e' stato concesso l'incentivo. 2. Eventuali richieste di proroga dei termini di rendicontazione, debitamente motivate, verranno valutate dalla direzione regionale, che provvedera' a disporre, in caso di accoglimento, apposito decreto di proroga. Art. 6. V e r i f i c h e 1. La direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali dispone verifiche contabili a campione sulla documentazione a rendiconto di cui all'art. 5, ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000. ANTONIONE