Art. 2. Condizioni per il contributo 1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con indennizzi assicurativi e con eventuali altre provvidenze previste da leggi statali o comunitarie per le medesime finalita'. 2. Sono esclusi dai contributi gli immobili realizzati in mancanza di concessione edilizia, salvo che sia stata proposta istanza per l'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 o dell'Art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni, e la concessione edilizia in sanatoria sia stata rilasciata o non ostino motivi per il suo rilascio.