Art. 2.
                    Condizioni per il contributo
    1. I  contributi  di  cui alla presente legge non sono cumulabili
con   indennizzi  assicurativi  e  con  eventuali  altre  provvidenze
previste da leggi statali o comunitarie per le medesime finalita'.
    2. Sono   esclusi  dai  contributi  gli  immobili  realizzati  in
mancanza  di  concessione  edilizia,  salvo  che  sia  stata proposta
istanza  per l'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria ai
sensi  della legge 28 febbraio 1985, n. 47 o dell'Art. 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni, e la
concessione  edilizia  in sanatoria sia stata rilasciata o non ostino
motivi per il suo rilascio.