Art. 3. Presentazione dell'istanza 1. Per l'accesso al contributo i proprietari degli immobili di cui all'Art. 1 devono presentare istanza entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. 2. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti: a) titolo di proprieta'; b) copia della concessione edilizia relativa all'immobile danneggiato, o copia della richiesta di concessione edilizia in sanatoria e certificato rilasciato dal sindaco che attesti che non vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione; c) attestato rilasciato dal comune da cui risulti che l'immobile e' stato danneggiato dal movimento franoso; l'attestato puo' essere sostituito con una perizia giurata rilasciata da professionista abilitato; d) progetto di riparazione o ristrutturazione dell'immobile, corredato di concessione o autorizzazione edilizia a seconda dell'intervento previsto, nonche' relativo computo metrico estimativo redatto avvalendosi del prezziario regionale in vigore per opere di riparazione; e) nei casi previsti dal comma 3 dell'Art. 1, relazione tecnica dalla quale risulti che, avvalendosi del prezziario regionale in vigore per opere di riparazione, la spesa necessaria per il ripristino dell'immobile danneggiato e' superiore al suo valore venale, riferito alla data in cui si e' verificato il movimento franoso, ovvero attestante che la situazione del sottosuolo ove insiste il fabbricato distrutto o inagibile sconsiglia la ricostruzione nel medesimo terreno. 3. Le istanze devono essere presentate al comune di Marsala che provvede a trasmetterle all'ufficio del Genio civile di Trapani, il quale, entro il termine di novanta giorni, rende parere in merito ai progetti presentati e determina l'ammontare del contributo.