Art. 3.
                     Presentazione dell'istanza
    1. Per  l'accesso  al  contributo i proprietari degli immobili di
cui  all'Art.  1 devono presentare istanza entro e non oltre sessanta
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
    2. All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
      a) titolo di proprieta';
      b) copia   della  concessione  edilizia  relativa  all'immobile
danneggiato,  o  copia  della  richiesta  di  concessione edilizia in
sanatoria e certificato rilasciato dal sindaco che attesti che non vi
sono motivi ostativi al rilascio della concessione;
      c) attestato   rilasciato   dal   comune  da  cui  risulti  che
l'immobile  e'  stato  danneggiato dal movimento franoso; l'attestato
puo'   essere  sostituito  con  una  perizia  giurata  rilasciata  da
professionista abilitato;
      d) progetto  di  riparazione  o ristrutturazione dell'immobile,
corredato   di   concessione  o  autorizzazione  edilizia  a  seconda
dell'intervento previsto, nonche' relativo computo metrico estimativo
redatto  avvalendosi  del prezziario regionale in vigore per opere di
riparazione;
      e) nei casi previsti dal comma 3 dell'Art. 1, relazione tecnica
dalla  quale  risulti  che,  avvalendosi  del prezziario regionale in
vigore   per  opere  di  riparazione,  la  spesa  necessaria  per  il
ripristino  dell'immobile  danneggiato  e'  superiore  al  suo valore
venale,  riferito  alla  data  in  cui  si e' verificato il movimento
franoso,  ovvero  attestante  che  la  situazione  del sottosuolo ove
insiste   il   fabbricato   distrutto   o   inagibile  sconsiglia  la
ricostruzione nel medesimo terreno.
    3. Le  istanze  devono essere presentate al comune di Marsala che
provvede  a  trasmetterle all'ufficio del Genio civile di Trapani, il
quale,  entro il termine di novanta giorni, rende parere in merito ai
progetti presentati e determina l'ammontare del contributo.