Art.5.
                      Erogazione del contributo
    1. Il contributo e' erogato secondo le seguenti modalita':
      a) 50 per cento ad inizio dei lavori;
      b) 40 per cento a conclusione dei lavori;
      c) 10 per cento al collaudo delle opere.
    2. Nei  casi  di  cui  al  comma  3 dell'Art. 1, il contributo e'
erogato in unica soluzione.