Art.5. Erogazione del contributo 1. Il contributo e' erogato secondo le seguenti modalita': a) 50 per cento ad inizio dei lavori; b) 40 per cento a conclusione dei lavori; c) 10 per cento al collaudo delle opere. 2. Nei casi di cui al comma 3 dell'Art. 1, il contributo e' erogato in unica soluzione.