Art. 8.
Contributo  per  la  riparazione  delle strutture balneari di Eraclea
                                Minoa
    1. A  favore  dei  proprietari  delle strutture balneari site nel
litorale  di  Eraclea  Minoa, distrutte parzialmente od integralmente
dalla  mareggiata  del  20 settembre  1999, e' concesso un contributo
straordinario nella misura dell'80 per cento del danno subito.
    2. Il  contributo di cui al comma 1 e' concesso, per un ammontare
no  superiore  a  lire  40  milioni,  su  istanza  degli  interessati
presentata al presidente della Regione entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
    3. Il  presidente della Regione concede il contributo agli aventi
diritto,  previo  accertamento  e  quantificazione  dei danni subiti,
nonche'  del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso verificatosi
il  20 settembre 1999 ed i danni stessi, da parte dell'ingegnere capo
dell'ufficio tecnico comunale di Cattolica Eraclea.
    4. Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e' autorizzata
per  l'esercizio finanziario 2000 la spese di lire 100 milioni cui si
provvede  mediante  utilizzazione  delle  disponibilita' del capitolo
21257,  accantonamento  1014. Per l'anno 2001 e' autorizzata la spesa
di  lire  2.000  milioni  il  cui  onere trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione codice 01.08.02, accantonamento 10104.