Art. 8. Contributo per la riparazione delle strutture balneari di Eraclea Minoa 1. A favore dei proprietari delle strutture balneari site nel litorale di Eraclea Minoa, distrutte parzialmente od integralmente dalla mareggiata del 20 settembre 1999, e' concesso un contributo straordinario nella misura dell'80 per cento del danno subito. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso, per un ammontare no superiore a lire 40 milioni, su istanza degli interessati presentata al presidente della Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il presidente della Regione concede il contributo agli aventi diritto, previo accertamento e quantificazione dei danni subiti, nonche' del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso verificatosi il 20 settembre 1999 ed i danni stessi, da parte dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale di Cattolica Eraclea. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spese di lire 100 milioni cui si provvede mediante utilizzazione delle disponibilita' del capitolo 21257, accantonamento 1014. Per l'anno 2001 e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 01.08.02, accantonamento 10104.