Art. 9. Contributi e sussidio straordinario per il Disastro di via Pagano n. 5 a Palermo 1. La Regione Sicilia interviene, a titolo di solidarieta', a favore di quanti hanno subito danni dal disastro dell'edificio sito in via Pagano n. 5 a Palermo avvenuto l'11 marzo 1999. 2. A favore dei proprietari degli appartamenti siti nella porzione dell'edificio crollata (scala A) e' concesso un contributo straordinario di lire 80 milioni per unita' abitativa. 3. A favore dei proprietari degli appartementi siti nella porzione dell'edificio dichiarato inagibile (scale B e C) e' concesso un contributo straordinario di lire 40 milioni. 4. Ai proprietari di immobili di cui ai commi 2 e 3 e' concesso altresi' un contributo una tantun di lire 5 milioni da utilizzare per le spese connesse all'accertamento delle responsabilita' penali, civili ed amministrative. 5. Alla vedova del vigile del fuoco Giuseppe Siciliano, deceduto nel crollo dell'edificio, e' concesso un sussudio straordinario di lire 150 milioni. 6. Le istanze relative ai contributi ed al sussidio di cui al presente articolo devono essere presentate dagli interessati al presidente della Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presidenza della Regione provvede all'istruzione delle pratiche ed all'erogazione dei contributi e del sussidio. I contributi di cui ai commi 2, 3 e 7 devono essere restituiti qualora a carico dei beneficiari venissero accertate, in sede giudiziaria, responsabilita' nel disserto e nel crollo degli edifici. 7. L'assessore regionale per il lavori pubblici e' autorizzato a concedere agli istituti di credito contributi in annualita' costanti fino a quindici anni sugli interessi dei mutui contratti dai soggetti di cui ai commi 2 e 3, individualmente o in forma associata, per l'acquisto di alloggi o per il consolidamento, la ristrutturazione, la ricostruzione dell'edificio di via Pagano soggetto a dissesto. Gli alloggi da acquistare o l'edificio da ricostruire devono avere caratteristiche equivalenti agli alloggi ed al predetto edificio. L'importo massimo del mutuo ammesso a contributo per ciascun proprietario e' stabilito in lire 180 milioni e puo' coprire fino al 100 per cento del costo. I contributi sugli interessi sono concessi nella misura necessaria per ridurre il tasso di interesse a carico dei proprietari al 2 per cento. I contributi sono erogati altresi' in fase di preammortamento e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, proporzionalmente alle quote di mutuo erogate e in misura tale che gli interessi sulle erogazioni effettuate in corso d'opera gravino sul mutuatario in misura non superiore al 2 per cento annuo. I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile nonche' dalla garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri accessori. 8. Per fare fronte agli oneri derivanti dal comma 7 e' autorizzata l'assunzione di un limite quindicennale di impegno nell'anno 2001 di lire 300 milioni. La spesa relativa agli 2001 e 2002 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001. Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4 e 5 e' autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 3.000 milioni cui si provvede mediante utilizzazione delle disponibilita' del capitolo 21257 del bilancio della Regione, accantonamento 1006.