Art. 9.
             Contributi e sussidio straordinario per il
                Disastro di via Pagano n. 5 a Palermo
    1. La  Regione  Sicilia  interviene,  a titolo di solidarieta', a
favore  di  quanti hanno subito danni dal disastro dell'edificio sito
in via Pagano n. 5 a Palermo avvenuto l'11 marzo 1999.
    2. A   favore  dei  proprietari  degli  appartamenti  siti  nella
porzione  dell'edificio  crollata (scala A) e' concesso un contributo
straordinario di lire 80 milioni per unita' abitativa.
    3. A   favore  dei  proprietari  degli  appartementi  siti  nella
porzione dell'edificio dichiarato inagibile (scale B e C) e' concesso
un contributo straordinario di lire 40 milioni.
    4. Ai  proprietari  di immobili di cui ai commi 2 e 3 e' concesso
altresi' un contributo una tantun di lire 5 milioni da utilizzare per
le  spese  connesse  all'accertamento  delle  responsabilita' penali,
civili ed amministrative.
    5. Alla  vedova del vigile del fuoco Giuseppe Siciliano, deceduto
nel  crollo  dell'edificio,  e' concesso un sussudio straordinario di
lire 150 milioni.
    6. Le  istanze  relative  ai  contributi ed al sussidio di cui al
presente  articolo  devono  essere  presentate  dagli  interessati al
presidente  della Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della   presente   legge.   La   presidenza  della  Regione  provvede
all'istruzione  delle pratiche ed all'erogazione dei contributi e del
sussidio.  I  contributi  di  cui  ai  commi 2,  3  e 7 devono essere
restituiti  qualora  a carico dei beneficiari venissero accertate, in
sede  giudiziaria,  responsabilita'  nel  disserto e nel crollo degli
edifici.
    7. L'assessore  regionale per il lavori pubblici e' autorizzato a
concedere  agli istituti di credito contributi in annualita' costanti
fino a quindici anni sugli interessi dei mutui contratti dai soggetti
di  cui  ai  commi  2  e 3, individualmente o in forma associata, per
l'acquisto  di  alloggi o per il consolidamento, la ristrutturazione,
la ricostruzione dell'edificio di via Pagano soggetto a dissesto. Gli
alloggi  da  acquistare  o  l'edificio  da  ricostruire  devono avere
caratteristiche  equivalenti  agli  alloggi  ed al predetto edificio.
L'importo   massimo  del  mutuo  ammesso  a  contributo  per  ciascun
proprietario  e' stabilito in lire 180 milioni e puo' coprire fino al
100  per  cento del costo. I contributi sugli interessi sono concessi
nella  misura  necessaria  per ridurre il tasso di interesse a carico
dei proprietari al 2 per cento. I contributi sono erogati altresi' in
fase  di  preammortamento e, comunque, per un periodo non superiore a
tre  anni,  proporzionalmente alle quote di mutuo erogate e in misura
tale  che  gli interessi sulle erogazioni effettuate in corso d'opera
gravino  sul mutuatario in misura non superiore al 2 per cento annuo.
I  mutui  sono  assistiti  da  ipoteca  di  primo grado sull'immobile
nonche'  dalla garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso del
capitale, degli interessi e degli oneri accessori.
    8. Per   fare   fronte   agli  oneri  derivanti  dal  comma 7  e'
autorizzata  l'assunzione  di  un  limite  quindicennale  di  impegno
nell'anno  2001  di  lire  300 milioni. La spesa relativa agli 2001 e
2002  trova  riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice
1001.  Per  fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4 e 5 e'
autorizzata,  per  l'anno 2000, la spesa di lire 3.000 milioni cui si
provvede  mediante  utilizzazione  delle  disponibilita' del capitolo
21257 del bilancio della Regione, accantonamento 1006.