Art. 10.
Commissione  di  appello e giudizio di non idoneita' all'esercizio di
                    attivita' sportiva agonistica
    1. Il  giudizio  di  non  idoneita'  all'esercizio  di  attivita'
sportiva  agonistica  puo'  essere  appellato,  nel termine di trenta
giorni   dalla   comunicazione,  presso  la  commissione  di  appello
regionale.
    2. La  commissione  di appello avverso i giudizi di non idoneita'
e' nominata con decreto dell'assessore regionale per la sanita' ed e'
composta da:
      a) uno  specialista  o  docente  in  medicina  dello  sport con
funzioni di presidente;
      b) uno specialista o docente in cardiologia;
      c) uno specialista o docente in ortopedia;
      d) uno  specialista  o  docente  in  medicina  legale  e  delle
assicurazioni;
      e) uno specialista o docente in medicina interna;
      f) un  dipendente  dell'assessorato regionale della sanita' con
funzioni di segretario.
    3. La  commissione  dura  in  carica un triennio ed i suoi membri
sono riconfermabili una sola volta.