Art. 10. Commissione di appello e giudizio di non idoneita' all'esercizio di attivita' sportiva agonistica 1. Il giudizio di non idoneita' all'esercizio di attivita' sportiva agonistica puo' essere appellato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, presso la commissione di appello regionale. 2. La commissione di appello avverso i giudizi di non idoneita' e' nominata con decreto dell'assessore regionale per la sanita' ed e' composta da: a) uno specialista o docente in medicina dello sport con funzioni di presidente; b) uno specialista o docente in cardiologia; c) uno specialista o docente in ortopedia; d) uno specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni; e) uno specialista o docente in medicina interna; f) un dipendente dell'assessorato regionale della sanita' con funzioni di segretario. 3. La commissione dura in carica un triennio ed i suoi membri sono riconfermabili una sola volta.