Art. 2. D e s t i n a t a r i 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti: a) a tutti i cittadini per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attivita' motoria e sportiva e alla cultura del primo soccorso; b) agli alunni e studenti che svolgono attivita' motoria e sportiva nell'ambito scolastico; c) a coloro i quali praticano o intendono praticare, in forma organizzata attivita' sportive non agonistiche o ludico-motorie e ricreative; d) a coloro i quali praticano o intendono praticare, attivita' sportive agonistiche in forma dilettantistica o professionistica in ambito civile ed ad ogni livello nell'ambito militare in accordo con gli stati maggiori delle Forze armate; e) ai tecnici sportivi ed agli ufficiali di gara; f) al personale sanitario, per quanto attiene all'aggiornamento professionale, allo studio e ricerca in materia di medicina dello sport; g) ai disabili i quali praticano o intendano praticare attivita' sportiva.