Art. 2.
                        D e s t i n a t a r i
    1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:
      a) a  tutti  i  cittadini  per  quanto  attiene alla promozione
dell'educazione sanitaria relativa all'attivita' motoria e sportiva e
alla cultura del primo soccorso;
      b) agli  alunni  e  studenti  che  svolgono attivita' motoria e
sportiva nell'ambito scolastico;
      c) a  coloro  i quali praticano o intendono praticare, in forma
organizzata  attivita'  sportive  non  agonistiche o ludico-motorie e
ricreative;
      d) a  coloro i quali praticano o intendono praticare, attivita'
sportive  agonistiche  in forma dilettantistica o professionistica in
ambito  civile ed ad ogni livello nell'ambito militare in accordo con
gli stati maggiori delle Forze armate;
      e) ai tecnici sportivi ed agli ufficiali di gara;
      f) al personale sanitario, per quanto attiene all'aggiornamento
professionale,  allo  studio  e  ricerca in materia di medicina dello
sport;
      g) ai   disabili   i  quali  praticano  o  intendano  praticare
attivita' sportiva.