Art. 4. Funzioni delle aziende unita' sanitarie locali 1. Le aziende unita' sanitarie locali esercitano interventi di educazione sanitaria e di tutela sanitaria dell'attivita' sportiva, comprendenti prestazioni di primo e secondo livello e prestazioni integrative. 2. Le prestazioni di primo livello comprendono: a) promozione dell'educazione sanitaria relativa alle attivita' sportive agonistiche, non agonistiche, ludico-motorie del singolo e della collettivita'; b) vaccinazione antitetanica obbligatoria prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 e successive modifiche; c) accertamenti e certificazioni per l'attivita' sportiva non agonistica di cui all'Art. 1. Le certificazioni possono essere rilasciate anche da medici di medicina generale e da specialisti pediatri convenzionati con le aziende unita' sanitarie locali in conformita' al decreto del Ministero della sanita' 28 febbraio 1983 e secondo gli accordi con i medici ed i pediatri di base. 3. Le prestazioni di secondo livello comprendono: a) accertamenti finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneita' specifica per coloro che praticano attivita' sportivo-agonistiche; b) accertamenti per i disabili sportivi, a norma di legge; c) interventi tecnici e di consulenza, accertamenti sanitari richiesti dai medici di cui alla lettera c) del comma 2 e dalla commissione regionale di appello; d) accertamenti per sportivi professionisti ai sensi dell'Art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e del decreto del Ministro della sanita' 13 marzo 1995.