Art. 4.
           Funzioni delle aziende unita' sanitarie locali
    1. Le  aziende  unita'  sanitarie locali esercitano interventi di
educazione  sanitaria  e di tutela sanitaria dell'attivita' sportiva,
comprendenti  prestazioni  di  primo  e secondo livello e prestazioni
integrative.
    2. Le prestazioni di primo livello comprendono:
      a) promozione dell'educazione sanitaria relativa alle attivita'
sportive  agonistiche,  non agonistiche, ludico-motorie del singolo e
della collettivita';
      b) vaccinazione  antitetanica obbligatoria prevista dalla legge
5 marzo 1963, n. 292 e successive modifiche;
      c) accertamenti  e  certificazioni per l'attivita' sportiva non
agonistica  di  cui  all'Art.  1.  Le  certificazioni  possono essere
rilasciate  anche  da  medici  di  medicina generale e da specialisti
pediatri  convenzionati  con  le  aziende  unita' sanitarie locali in
conformita' al decreto del Ministero della sanita' 28 febbraio 1983 e
secondo gli accordi con i medici ed i pediatri di base.
    3. Le prestazioni di secondo livello comprendono:
      a) accertamenti finalizzati al rilascio delle certificazioni di
idoneita'    specifica    per    coloro   che   praticano   attivita'
sportivo-agonistiche;
      b) accertamenti per i disabili sportivi, a norma di legge;
      c) interventi  tecnici  e  di consulenza, accertamenti sanitari
richiesti  dai  medici  di  cui  alla  lettera c) del comma 2 e dalla
commissione regionale di appello;
      d) accertamenti  per sportivi professionisti ai sensi dell'Art.
7  della  legge 23 marzo 1981, n. 91 e del decreto del Ministro della
sanita' 13 marzo 1995.