Art. 6. C e r t i f i c a z i o n i 1. Le certificazioni di idoneita' sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture pubbliche e da quelle private autorizzate o accreditate. 2. Le societa', le federazioni e le organizzazioni sportive, sono tenute, sotto la propria responsabilita', a subordinare il tesseramento di chi svolge o intende svolgere le attivita' sportive agonistiche e non agonistiche agli accertamenti e alle certificazioni previste dal decreto del Ministro della sanita' del 18 febbraio 1982 e successive modifiche, emanato ai sensi dell'Art. 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099. 3. Al fine di assicurare una qualificata assistenza sanitaria alle manifestazioni sportive, la Regione puo' avvalersi della collaborazione delle associazioni medico-sportive della FMSI competenti per territorio. 4. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporta a carico dei soggetti responsabili l'irrogazione di una sanzione amministrativa.