Art. 6.
                     C e r t i f i c a z i o n i
    1. Le   certificazioni  di  idoneita'  sportiva  agonistica  sono
rilasciate  dalle strutture pubbliche e da quelle private autorizzate
o accreditate.
    2. Le societa', le federazioni e le organizzazioni sportive, sono
tenute,   sotto   la   propria   responsabilita',  a  subordinare  il
tesseramento  di  chi svolge o intende svolgere le attivita' sportive
agonistiche e non agonistiche agli accertamenti e alle certificazioni
previste  dal decreto del Ministro della sanita' del 18 febbraio 1982
e  successive  modifiche,  emanato  ai  sensi dell'Art. 2 della legge
26 ottobre 1971, n. 1099.
    3. Al  fine  di  assicurare  una qualificata assistenza sanitaria
alle   manifestazioni  sportive,  la  Regione  puo'  avvalersi  della
collaborazione   delle   associazioni   medico-sportive   della  FMSI
competenti per territorio.
    4. La  violazione  degli  obblighi previsti dal presente articolo
comporta  a  carico  dei  soggetti  responsabili l'irrogazione di una
sanzione amministrativa.