Art. 7. Certificazioni per lo svolgimento di aittivita' sportive per i portatori di handicap 1. La richiesta di certificazioni per l'espletanieiito di attivita' sportive da parte di portatori di handicap deve essere corredata di certificazione o cartella clinica che attesti la patologia responsabile dell'handicap. 2. La certificazione e' rilasciata dalle strutture di cui all'Art. 5. 3. La certificazione di idoneita' per soggetti portatori di handicap deve fare riferimento alle attivita' sportive adattate agli atleti disabili, secondo le norme ed i regolamenti della Federazione italiana sport disabili. 4. L'accertamento per i soggetti portatori di handicap comporta, ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 4 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1993, n. 64, un giudizio altamente individualizzato, con analisi e valutazione delle condizioni di invalidita' del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attivita' sportiva da svolgere.