Art. 7.
Certificazioni  per  lo  svolgimento  di  aittivita'  sportive  per i
                        portatori di handicap
    1. La   richiesta   di  certificazioni  per  l'espletanieiito  di
attivita'  sportive  da  parte  di  portatori di handicap deve essere
corredata  di  certificazione  o  cartella  clinica  che  attesti  la
patologia responsabile dell'handicap.
    2. La   certificazione  e'  rilasciata  dalle  strutture  di  cui
all'Art. 5.
    3. La  certificazione  di  idoneita'  per  soggetti  portatori di
handicap  deve fare riferimento alle attivita' sportive adattate agli
atleti  disabili, secondo le norme ed i regolamenti della Federazione
italiana sport disabili.
    4. L'accertamento  per i soggetti portatori di handicap comporta,
ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  della  sanita'  4 marzo 1993,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  18 marzo 1993, n. 64, un
giudizio  altamente individualizzato, con analisi e valutazione delle
condizioni  di  invalidita'  del  soggetto  e  delle  caratteristiche
biomeccaniche  e  di  impegno  funzionale  dell'attivita' sportiva da
svolgere.