Art. 9. Modalita' di rilascio delle autorizzazioni 1. L'assessore regionale per la sanita' rilascia l'autorizzazione per l'esercizio di centri di medicina dello sport entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza verificata la rispondenza della struttura richiedente rispetto ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2 dell'Art. 5. 2. I centri di medicina dello sport gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'Art. 5, operano sino al rilascio della nuova autorizzazione per ottenere la quale devono presentare istanza entro novanta giorni dall'emanazione del citato regolamento.