Art. 9.
             Modalita' di rilascio delle autorizzazioni
    1. L'assessore regionale per la sanita' rilascia l'autorizzazione
per  l'esercizio  di  centri  di  medicina  dello sport entro novanta
giorni  dalla data di presentazione della relativa istanza verificata
la  rispondenza  della  struttura  richiedente  rispetto ai requisiti
previsti dal regolamento di cui al comma 2 dell'Art. 5.
    2. I  centri  di  medicina dello sport gia' operanti alla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, nelle more dell'emanazione
del  regolamento  di  cui  al  comma 2  dell'Art.  5, operano sino al
rilascio  della  nuova  autorizzazione  per  ottenere la quale devono
presentare  istanza  entro  novanta giorni dall'emanazione del citato
regolamento.