Art. 2. Rapporti documentali 1. Dal 1 gennaio 1999 e fino alla scadenza del periodo transitorio fissata al 31 dicembre 2001, tutti gli strumenti giuridici posti in essere dalla Regione Toscana nonche' ogni comunicazione o documento della stessa tanto rivolto a soggetti pubblici che privati recano la doppia indicazione degli importi in lire ed euro. 2. Gli obblighi di cui al comma 1 per gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione, ivi comprese le aziende sanitarie nonche' per i soggetti pubblici e privati esercenti servizi pubblici nelle materie di competenza regionale decorrono dal termine fissato con deliberazione della giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed assunta previa consultazione dei soggetti interessati. Il termine non puo' essere comunque superiore al 1 luglio 1999 per cio' che concerne enti ed aziende dipendenti ed al 1 dicembre 1999 per i concessionari di servizi pubblici. 3. Dal 1 gennaio 1999 e fino alla scadenza del periodo transitorio, tutte le dichiarazioni, attestazioni e documenti previsti da strumenti giuridici regionali e nazionali ed aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 1 dell'Art. 1 della presente legge possono essere prodotte con gli importi indicati esclusivamente in euro. 4. All'adeguamento della nomina adottata sulla base di strumenti giuridici di emanazione regionale, ancorche' prevista in atti normativi, si provvede in via amministrativa con atti dirigenziali. Il mancato adeguamento della modulistica non impedisce comunque l'esercizio della facolta' di cui al comma 3.