Art. 2.
                        Rapporti documentali
    1. Dal   1 gennaio   1999   e  fino  alla  scadenza  del  periodo
transitorio   fissata   al  31 dicembre  2001,  tutti  gli  strumenti
giuridici   posti  in  essere  dalla  Regione  Toscana  nonche'  ogni
comunicazione  o  documento  della  stessa  tanto  rivolto a soggetti
pubblici  che  privati  recano la doppia indicazione degli importi in
lire ed euro.
    2. Gli  obblighi  di  cui  al  comma 1  per gli enti e le aziende
dipendenti  dalla  Regione, ivi comprese le aziende sanitarie nonche'
per  i  soggetti  pubblici e privati esercenti servizi pubblici nelle
materie  di  competenza  regionale  decorrono dal termine fissato con
deliberazione   della  giunta  regionale  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della Regione ed assunta previa consultazione dei soggetti
interessati.  Il  termine  non  puo'  essere  comunque  superiore  al
1 luglio  1999 per cio' che concerne enti ed aziende dipendenti ed al
1 dicembre 1999 per i concessionari di servizi pubblici.
    3. Dal   1 gennaio   1999   e  fino  alla  scadenza  del  periodo
transitorio,   tutte   le  dichiarazioni,  attestazioni  e  documenti
previsti  da strumenti giuridici regionali e nazionali ed aventi come
destinatari  i  soggetti di cui al comma 1 dell'Art. 1 della presente
legge possono essere prodotte con gli importi indicati esclusivamente
in euro.
    4. All'adeguamento  della nomina adottata sulla base di strumenti
giuridici   di  emanazione  regionale,  ancorche'  prevista  in  atti
normativi,  si  provvede in via amministrativa con atti dirigenziali.
Il  mancato  adeguamento  della  modulistica  non  impedisce comunque
l'esercizio della facolta' di cui al comma 3.