Art. 3. Pagamenti e versamenti in euro Ai creditori e ai debitori dei soggetti di cui al comma 1 dell'Art. 1 della presente legge dal 1 gennaio 1999 e fino alla scadenza del periodo transitorio e' assicurata la possibilita' di ottenere il pagamento o di effettuare il versamento in euro, qualora l'adempimento non avvenga in contanti. 2. La richiesta di utilizzazione dell'euro da parte del creditore o debitore si intende riferita a tutti i pagamenti o versamenti successivi alla richiesta e relativi alla medesima obbligazione e rimane pertanto ferma fino all'estinzione di quest'ultima, anche nel caso di cessione del credito del debito.