Art. 3.
                   Pagamenti e versamenti in euro
    Ai  creditori  e  ai  debitori  dei  soggetti  di  cui al comma 1
dell'Art.  1  della  presente  legge  dal  1 gennaio 1999 e fino alla
scadenza  del  periodo  transitorio  e' assicurata la possibilita' di
ottenere  il pagamento o di effettuare il versamento in euro, qualora
l'adempimento non avvenga in contanti.
    2. La richiesta di utilizzazione dell'euro da parte del creditore
o  debitore  si  intende  riferita  a  tutti i pagamenti o versamenti
successivi  alla  richiesta  e  relativi alla medesima obbligazione e
rimane  pertanto ferma fino all'estinzione di quest'ultima, anche nel
caso di cessione del credito del debito.