Art. 4.
                    Comitato regionale per l'euro
    1. La  Regione  istituisce,  entro  trenta giorni dall'entrata in
vigore   della   presente   legge,  con  deliberazione  della  giunta
regionale, il comitato regionale per l'euro.
    2. Il  comitato  ha  finalita'  di sovrintendere alla risoluzione
delle  problematiche  e  alla impostazione delle azioni correlate con
l'introduzione  dell'euro  per cio' che concerne la Regione, gli enti
ed  aziende da essa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e i
soggetti  pubblici  e  privati  concessionari  di servizi pubblici in
materie  di  competenza  regionale. A tal fine il comitato regionale,
anche  nell'ambito  di  eventuali  indirizzi  impartiti  dal comitato
nazionale  per l'euro, attiva ogni opportuno coordinamento in materia
con  gli enti locali e con gli uffici statali operanti nella Regione,
anche  mediante  iniziative  comuni  con  i  comitati provinciali per
l'euro.
    3. La deliberazione di cui al comma 1 specifica le competenze del
comitato  regionale,  ne  determina  la  composizione  e  la  durata,
individua  le  strutture  operative di supporto. La partecipazione ai
lavori del comitato e' a titolo gratuito.