Art. 4. Comitato regionale per l'euro 1. La Regione istituisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale, il comitato regionale per l'euro. 2. Il comitato ha finalita' di sovrintendere alla risoluzione delle problematiche e alla impostazione delle azioni correlate con l'introduzione dell'euro per cio' che concerne la Regione, gli enti ed aziende da essa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e i soggetti pubblici e privati concessionari di servizi pubblici in materie di competenza regionale. A tal fine il comitato regionale, anche nell'ambito di eventuali indirizzi impartiti dal comitato nazionale per l'euro, attiva ogni opportuno coordinamento in materia con gli enti locali e con gli uffici statali operanti nella Regione, anche mediante iniziative comuni con i comitati provinciali per l'euro. 3. La deliberazione di cui al comma 1 specifica le competenze del comitato regionale, ne determina la composizione e la durata, individua le strutture operative di supporto. La partecipazione ai lavori del comitato e' a titolo gratuito.