Art. 5.
                          Norma finanziaria
    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative proposte
dal  comitato  di  cui al precedente Art. 4 si fa fronte con apposito
capitolo da istituire nel bilancio di previsione 1999.
    2. Per  gli  anni successivi si provvedera' con le relative leggi
di bilancio.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Toscana.

      Firenze, 27 ottobre 2000

                              PASSALEVA
    (Incaricato con decreto del presidente della giunta regionale
                          n. 132/22.5.2000)

    La   presente   legge,   approvata  dal  consiglio  regionale  il
15 settembre  1998  e  dallo stesso riapprovata il 27 ottobre 1998 ai
sensi dell'Art. 127, quarto comma, della Costituzione, e' promulgata,
ai  sensi  dell'Art.  27,  secondo  comma dello statuto della Regione
Toscana,  a  seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 417
del   28 settembre  -  11 ottobre  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  1a  serie  speciale  -  n.  43 del 18 ottobre 2000, che
dichiara  non  fondata  la  questione di leggittimita' costituzionale
sollevata dal Governo.