Art. 5. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative proposte dal comitato di cui al precedente Art. 4 si fa fronte con apposito capitolo da istituire nel bilancio di previsione 1999. 2. Per gli anni successivi si provvedera' con le relative leggi di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 27 ottobre 2000 PASSALEVA (Incaricato con decreto del presidente della giunta regionale n. 132/22.5.2000) La presente legge, approvata dal consiglio regionale il 15 settembre 1998 e dallo stesso riapprovata il 27 ottobre 1998 ai sensi dell'Art. 127, quarto comma, della Costituzione, e' promulgata, ai sensi dell'Art. 27, secondo comma dello statuto della Regione Toscana, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 417 del 28 settembre - 11 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - n. 43 del 18 ottobre 2000, che dichiara non fondata la questione di leggittimita' costituzionale sollevata dal Governo.