Art. 10.
                       Esecuzione degli aiuti
    1. Gli aiuti alle imprese istituiti dagli articoli 3, 4 e 5 della
presente  legge sono attuati dall'amministrazione regionale solo dopo
la  loro  approvazione da parte della commissione europea o solo dopo
il  decorso  del  termine  previsto  per l'esame degli aiuti da parte
della commissione stessa.