Art. 2.
                      A n t i c i p a z i o n i
    1.  L'amministrazione regionale e' autorizzata ad anticipare, con
mezzi   propri,  sino  alla  concorrenza  di  L.  70.000.000.000,  le
assegnazioni che lo Stato dispone al sensi delle leggi 2 giugno 1988,
n.  218  e  23 gennaio  1968,  n. 34 a valere sulle risorse del Fondo
sanitario  nazionale  per  l'attuazione  degli  interventi  diretti a
fronteggiare  l'epizoozia  denominata  febbre  catarrale  degli ovini
(blue tongue) (cap. 12194/01) consistenti in:
      a) erogazione  di indennizzi agli allevatori per l'abbattimento
dei capi infetti ordinato dalla autorita' sanitaria;
      b) rimborso   delle   spese   sostenute   dai  comuni  e  dalle
aziende-U.S.L.  per  la  distruzione  e  lo smaltimento degli animali
infetti;
      c) costi  per  le  operazioni di disinfezione e disinfestazione
sostenute  dagli  enti  locali  e dalle aziende U.S.L. e da organismi
all'uopo deputati;
      d) costi   per   la   stipula  di  convenzioni  con  veterinari
coadiutori  da  impiegare per rafforzare l'azione di prevenzione e di
controllo della malattia.
    2.  Dello  stanziamento  complessivo indicato al comma 1, per gli
interventi  di  cui  alla  lettera  a)  e'  destinata  una  somma  di
L. 50.000.000.000, per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d)
e' destinata una somma di L. 20.000.000.000.
    3.  Il  programma  degli  interventi  e'  approvato  dalla giunta
regionale,   su  proposta  dell'assessore  dell'igiene  e  sanita'  e
dell'assistenza   sociale,   di   concerto   con   l'assessore  della
programmazione,  bilancio, credito e assetto del territorio, ai sensi
dell'art.  4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1,
sentito  il  parere  della  commissione  consiliare competente che lo
esprime entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
    4.   Le   somme   non   rimborsate   dallo   Stato  fanno  carico
definitivamente   al   bilancio  regionale,  quelle  rimborsate  sono
introitate  sul  capitolo  36119  del  bilancio  regionale per essere
attribuite  -  con  decreto dell'assessore del bilancio - al capitolo
12194/01  e  destinate  qualora  necessario  alla  prosecuzione degli
interventi.