Art. 2. A n t i c i p a z i o n i 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata ad anticipare, con mezzi propri, sino alla concorrenza di L. 70.000.000.000, le assegnazioni che lo Stato dispone al sensi delle leggi 2 giugno 1988, n. 218 e 23 gennaio 1968, n. 34 a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare l'epizoozia denominata febbre catarrale degli ovini (blue tongue) (cap. 12194/01) consistenti in: a) erogazione di indennizzi agli allevatori per l'abbattimento dei capi infetti ordinato dalla autorita' sanitaria; b) rimborso delle spese sostenute dai comuni e dalle aziende-U.S.L. per la distruzione e lo smaltimento degli animali infetti; c) costi per le operazioni di disinfezione e disinfestazione sostenute dagli enti locali e dalle aziende U.S.L. e da organismi all'uopo deputati; d) costi per la stipula di convenzioni con veterinari coadiutori da impiegare per rafforzare l'azione di prevenzione e di controllo della malattia. 2. Dello stanziamento complessivo indicato al comma 1, per gli interventi di cui alla lettera a) e' destinata una somma di L. 50.000.000.000, per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) e' destinata una somma di L. 20.000.000.000. 3. Il programma degli interventi e' approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale, di concerto con l'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ai sensi dell'art. 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sentito il parere della commissione consiliare competente che lo esprime entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 4. Le somme non rimborsate dallo Stato fanno carico definitivamente al bilancio regionale, quelle rimborsate sono introitate sul capitolo 36119 del bilancio regionale per essere attribuite - con decreto dell'assessore del bilancio - al capitolo 12194/01 e destinate qualora necessario alla prosecuzione degli interventi.