Art. 4.
                      Sostegno agli allevatori
    1. A sostegno dei maggiori costi per l'alimentazione del bestiame
derivanti  agli  allevatori  dal  divieto  di  spostamento  di ovini,
caprini  e  bovini,  disposto con decreto dell'assessore dell'igiene,
sanita'  e  assistenza  sociale e del divieto di movimentazione degli
stessi  animali  verso  la  restante parte del territorio nazionale e
verso gli stati membri della U.E. disposta dal Ministro della sanita,
e' autorizzata la spesa dl L. 10.000.000.000 sotto forma dl aiuti. La
misura  dell'aiuto  e' commisurata alle maggiori spese effettivamente
sostenute  e  comunque non puo' superare l'importo delle stesse (cap.
06124).