Art. 4. Sostegno agli allevatori 1. A sostegno dei maggiori costi per l'alimentazione del bestiame derivanti agli allevatori dal divieto di spostamento di ovini, caprini e bovini, disposto con decreto dell'assessore dell'igiene, sanita' e assistenza sociale e del divieto di movimentazione degli stessi animali verso la restante parte del territorio nazionale e verso gli stati membri della U.E. disposta dal Ministro della sanita, e' autorizzata la spesa dl L. 10.000.000.000 sotto forma dl aiuti. La misura dell'aiuto e' commisurata alle maggiori spese effettivamente sostenute e comunque non puo' superare l'importo delle stesse (cap. 06124).