Art. 5. Contributo alle imprese di trasformazione 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo alle aziende e alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti zootecnici per le quali, a causa dell'epidemia di febbre catarrale degli ovini, si sia determinato un aggravio di oneri derivante da riduzione dei conferimenti dovuti in base ad obblighi statutari o contrattuali. 2. Il contributo e' concesso a condizione che: a) le aziende e cooperative di cui al comma 1 abbiano sede legale e stabilimento in Sardegna; b) la riduzione dei conferimenti non sia inferiore rispettivamente al 20 o al 30 per cento rispetto alla media dell'ultimo triennio, a seconda che le aziende o le cooperative siano insediate o meno in zone svantaggiate. 3. Il contributo concesso non puo' essere superiore alle perdite connesse con la riduzione dei conferimenti. 4. Le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia di agricoltura che lo esprime entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e' determinato in L. 5.000.000.000 per l'anno 2000 (cap. 06141/01).