Art. 5.
              Contributo alle imprese di trasformazione
    1.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a concedere un
contributo   alle   aziende   e   alle   cooperative  di  raccolta  e
trasformazione   dei  prodotti  zootecnici  per  le  quali,  a  causa
dell'epidemia  di febbre catarrale degli ovini, si sia determinato un
aggravio  di  oneri derivante da riduzione dei conferimenti dovuti in
base ad obblighi statutari o contrattuali.
    2. Il contributo e' concesso a condizione che:
      a) le  aziende  e  cooperative  di  cui al comma 1 abbiano sede
legale e stabilimento in Sardegna;
      b) la    riduzione   dei   conferimenti   non   sia   inferiore
rispettivamente  al  20  o  al  30  per  cento  rispetto  alla  media
dell'ultimo triennio, a seconda che le aziende o le cooperative siano
insediate o meno in zone svantaggiate.
    3.  Il contributo concesso non puo' essere superiore alle perdite
connesse con la riduzione dei conferimenti.
    4. Le direttive di attuazione degli interventi sono fissate dalla
giunta  regionale,  su  proposta  dell'assessore  dell'agricoltura  e
riforma   agro-pastorale,   sentito   il   parere  della  commissione
consiliare  competente in materia di agricoltura che lo esprime entro
sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
    5.  L'onere  derivante  dall'attuazione  del presente articolo e'
determinato in L. 5.000.000.000 per l'anno 2000 (cap. 06141/01).