Art. 6. Priorita' alle aziende danneggiate 1. Alle aziende agricole che, a causa dell'epidemia della febbre catarrale degli ovini, abbiano subito una perdita del capitale bestiame non inferiore al 20 per cento e' attribuita la priorita' nella concessione dei finanziamenti previsti dalla normativa regionale per l'acquisto di scorte vive. La priorita' e' limitata alla ricostituzione del capitale bestiame morto a seguito dell'epidemia.