Art. 6.
                 Priorita' alle aziende danneggiate
    1.  Alle aziende agricole che, a causa dell'epidemia della febbre
catarrale  degli  ovini,  abbiano  subito  una  perdita  del capitale
bestiame  non  inferiore  al  20 per cento e' attribuita la priorita'
nella   concessione   dei   finanziamenti  previsti  dalla  normativa
regionale  per  l'acquisto  di  scorte vive. La priorita' e' limitata
alla   ricostituzione   del   capitale   bestiame   morto  a  seguito
dell'epidemia.