Art. 7. Procedura per la concessione degli aiuti 1. Gli aiuti a favore delle aziende agricole previsti dagli articoli 3, 4 e 5 sono erogati direttamente dai comuni interessati ai quali gli operatori devono presentare apposita domanda corredata da autocertificazione. I comuni competenti, anche con il sostegno dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, accertata la sussistenza dei requisiti per l'erogazione degli aiuti, provvedono alla liquidazione degli stessi nei termini e con le modalita' stabiliti dalla giunta regionale con le direttive di cui agli articoli 23 della legge regionale n. 8 del 1998 e 4 e 5 della presente legge. 2. Qualora i comuni non provvedano alla liquidazione degli aiuti entro i novanta giorni successivi alla data di presentazione delle domande di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede in sostituzione, direttamente o tramite enti, organismi o singoli funzionari all'uopo delegati.