Art. 7.
              Procedura per la concessione degli aiuti
    1.  Gli  aiuti  a  favore  delle  aziende agricole previsti dagli
articoli 3, 4 e 5 sono erogati direttamente dai comuni interessati ai
quali  gli  operatori devono presentare apposita domanda corredata da
autocertificazione.  I  comuni  competenti,  anche  con  il  sostegno
dell'amministrazione  regionale  e degli enti regionali, accertata la
sussistenza  dei  requisiti  per l'erogazione degli aiuti, provvedono
alla  liquidazione  degli  stessi  nei  termini  e  con  le modalita'
stabiliti  dalla  giunta  regionale  con  le  direttive  di  cui agli
articoli  23  della  legge  regionale  n.  8  del  1998 e 4 e 5 della
presente legge.
    2.  Qualora i comuni non provvedano alla liquidazione degli aiuti
entro  i  novanta  giorni successivi alla data di presentazione delle
domande  di  cui  al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede in
sostituzione,  direttamente  o  tramite  enti,  organismi  o  singoli
funzionari all'uopo delegati.