Art. 8.
                        Campagna informativa
    1.  Al  fine  di  evitare  che  l'allarme suscitato nell'opinione
pubblica dall'insorgere dell'epidemia di febbre catarrale degli ovini
determini  la  riduzione  del  consumo  di  prodotti  agroalimentari,
l'amministrazione  regionale e' autorizzata a realizzare una campagna
informativa  che  rassicuri  sulla  inesistenza di effetti nocivi per
l'uomo  e  sulla  assoluta  sicurezza,  sotto  il profilo sanitario e
nutrizionale,   del   prodotti  alimentari  degli  allevamenti  sardi
immessi,  sotto  rigoroso  controllo,  nei  canali  commerciali.  Per
l'attuazione  del  presente  articolo  e'  autorizzata la spesa di L.
1.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001.