Art. 8. Campagna informativa 1. Al fine di evitare che l'allarme suscitato nell'opinione pubblica dall'insorgere dell'epidemia di febbre catarrale degli ovini determini la riduzione del consumo di prodotti agroalimentari, l'amministrazione regionale e' autorizzata a realizzare una campagna informativa che rassicuri sulla inesistenza di effetti nocivi per l'uomo e sulla assoluta sicurezza, sotto il profilo sanitario e nutrizionale, del prodotti alimentari degli allevamenti sardi immessi, sotto rigoroso controllo, nei canali commerciali. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001.