Art. 9.
                            C o m a n d i
    1.  Al  fine  di  consentire l'attuazione degli interventi di cui
alla  presente  legge  e'  autorizzato,  fino al 31 dicembre 2001, il
comando   presso   gli   assessorati   dell'agricoltura   e   riforma
agro-pastorale e dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale di un
numero  massimo  di  venti  unita'  di  personale tecnico qualificato
dipendente dagli enti regionali e dalle aziende-U.S.L.
    2.  I  comandi  di  cui  al  comma  1  non  sono  computati nella
determinazione  dei limiti numerici stabiliti dal comma 2 e dal comma
5  lettera a) dell'art. 40 della legge regionale 13 novembre 1998, n.
31  (Disciplina  del  personale regionale e dell'organizzazione degli
uffici della Regione).