Art. 9. C o m a n d i 1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2001, il comando presso gli assessorati dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'igiene, sanita' e dell'assistenza sociale di un numero massimo di venti unita' di personale tecnico qualificato dipendente dagli enti regionali e dalle aziende-U.S.L. 2. I comandi di cui al comma 1 non sono computati nella determinazione dei limiti numerici stabiliti dal comma 2 e dal comma 5 lettera a) dell'art. 40 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).