Art. 11. Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 10 sono valutati in annue L. 27.000.000 a decorrere dall'anno 2000 e fanno carico al sottocitato capitolo 02016 del bilancio regionale per gli anni 2000/2002 e del corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi. 2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 e per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni: 04 - ENTI LOCALI In diminuzione Cap. 04159/01 Contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici comunali per la formazione di piani di assetto organizzativo dei litorali (articoli 16, 17 e 41 e titolo IV, legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e Art. 2, legge regionale 8 luglio 1993, n. 28) 2000 L. 27.000.000 2001 L. 27.000.000 2002 L. 27.000.000 02 - AFFARI GENERALI In aumento Cap. 02016 Stipendi, paghe, indennita' e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, legge regionale 4 settembre 1978, n. 57, legge regionale 1o giugno 1979, n. 47, legge regionale 28 febbraio 1981, n. 10, legge regionale 28 luglio 1981, n. 25, legge regionale 28 novembre 1981, n. 39, legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, legge regionale 5 agosto 1985, n. 17, legge regionale 23 agosto 1985, n. 20, Art. 20, legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, legge regionale 24 ottobre 1988, n. 35 e legge regionale 2 giugno 1994, n. 26) (spesa obbligatoria) 2000 L. 27.000.000 2001 L. 27.000.000 2002 L. 27.000.000. 3. Agli oneri per gli anni successivi al 2002 si provvede con legge di bilancio.