Art. 11.
                          Norma finanziaria
    1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 10 sono valutati
in  annue  L. 27.000.000 a decorrere dall'anno 2000 e fanno carico al
sottocitato  capitolo  02016  del  bilancio  regionale  per  gli anni
2000/2002  e  del  corrispondente  capitolo  dei bilanci per gli anni
successivi.
    2.  Nel  bilancio  della  Regione  per l'anno 2000 e per gli anni
2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni:
04 - ENTI LOCALI
    In diminuzione
    Cap. 04159/01
    Contributi ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici
comunali  per  la  formazione  di  piani di assetto organizzativo dei
litorali   (articoli 16,  17  e  41  e  titolo  IV,  legge  regionale
22 dicembre  1989,  n. 45 e Art. 2, legge regionale 8 luglio 1993, n.
28)
    2000 L. 27.000.000
    2001 L. 27.000.000
    2002 L. 27.000.000
02 - AFFARI GENERALI
    In aumento
    Cap. 02016
    Stipendi,   paghe,   indennita'  e  altri  assegni  al  personale
dell'Amministrazione  regionale  (legge  regionale 17 agosto 1978, n.
51,   legge  regionale  4 settembre  1978,  n.  57,  legge  regionale
1o giugno 1979, n. 47, legge regionale 28 febbraio 1981, n. 10, legge
regionale 28 luglio 1981, n. 25, legge regionale 28 novembre 1981, n.
39, legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, legge regionale 8 maggio
1984,  n.  18,  legge  regionale 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, legge
regionale  5 agosto  1985,  n. 17, legge regionale 23 agosto 1985, n.
20,  Art. 20, legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, legge regionale
26 agosto 1988, n. 32, legge regionale 24 ottobre 1988, n. 35 e legge
regionale 2 giugno 1994, n. 26) (spesa obbligatoria)
    2000 L. 27.000.000
    2001 L. 27.000.000
    2002 L. 27.000.000.
    3.  Agli  oneri  per  gli anni successivi al 2002 si provvede con
legge di bilancio.