Art. 2.
      Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 29 del 1998
    1. All'art. 4 della legge regionale n. 29 del 1998, dopo il comma
1, sono inseriti i seguenti:
    "1-bis.  I  comuni  non  provvisti  di  piani  attuativi  possono
richiedere  l'inserimento nel Repertorio regionale solamente qualora,
per  gli  interventi  nelle  zone  classificate A, redigano programmi
integrati  dei  centri  storici,  secondo  i contenuti e le procedure
stabilite  dall'Art.  10.  Tali  comuni beneficiano dei finanziamenti
previsti  dalla  presente  legge  esclusivamente per l'attuazione dei
programmi integrati dei centri storici.
    1-ter. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti
locali finanze ed urbanistica, stabilisce l'entita' delle percentuali
di  finanziamento  degli  strumenti  comunali  di intervento, tenendo
conto   che   ai   programmi  integrati  deve  essere  riservata  una
percentuale  di  provvidenze  non  inferiore  al  50  per cento degli
stanziamenti  di  bilancio  e che ai piani di riqualificazione urbana
deve essere riservata una percentuale di provvidenze non inferiore al
20 per cento degli stanziamenti di bilancio.".