Art. 2. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 29 del 1998 1. All'art. 4 della legge regionale n. 29 del 1998, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. I comuni non provvisti di piani attuativi possono richiedere l'inserimento nel Repertorio regionale solamente qualora, per gli interventi nelle zone classificate A, redigano programmi integrati dei centri storici, secondo i contenuti e le procedure stabilite dall'Art. 10. Tali comuni beneficiano dei finanziamenti previsti dalla presente legge esclusivamente per l'attuazione dei programmi integrati dei centri storici. 1-ter. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali finanze ed urbanistica, stabilisce l'entita' delle percentuali di finanziamento degli strumenti comunali di intervento, tenendo conto che ai programmi integrati deve essere riservata una percentuale di provvidenze non inferiore al 50 per cento degli stanziamenti di bilancio e che ai piani di riqualificazione urbana deve essere riservata una percentuale di provvidenze non inferiore al 20 per cento degli stanziamenti di bilancio.".