Art. 4.
    Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 29 del 1998
    1.  L'art.  7  della legge regionale n. 29 del 1998 e' sostituito
dal seguente:
    "Art.  7 - Criteri per l'inserimento degli interventi di recupero
nel programma pluriennale dei centri storici.
    1.  La  Regione  provvede  all'inserimento  degli  interventi  di
recupero  di  cui  agli  articoli  9  e  13  nel  programma  di spesa
pluriennale,  tenendo  conto della qualita' dei medesimi, secondo gli
elementi sotto specificati:
      a) per i programmi integrati:
        1)  il  valore  complessivo  dell'intervento  nell'ambito del
tessuto  urbano  di  cui  e'  parte  integrante con inquadramento del
sistema  delle urbanizzazioni e dimostrazione del miglioramento della
qualita' urbanistica dell'insediamento;
        2)  gli interventi significativi di recupero edilizio di aree
ed immobili pubblici e privati;
        3)  l'urgenza del recupero legata allo stato di degrado degli
immobili e al fabbisogno abitativo;
        4)  l'ammontare  delle risorse finanziarie integrative per la
realizzazione degli interventi;
        5)  le  qualita'  dei  risultati rispetto ai costi, risparmio
energetico, eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
e negli spazi urbani;
        6) le soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla
mobilita' e ai parcheggi;
      b) per i piani di riqualificazione urbana:
        1)  il  valore  complessivo  dell'intervento  nell'ambito del
tessuto  urbano  di  cui  e'  parte integrante, con inquadramento del
sistema delle urbanizzazioni;
        2)  l'urgenza  del recupero delle infrastrutture pubbliche in
relazione ai nuclei familiari serviti;
        3) le soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla
mobilita' e ai parcheggi;
        4) l'ammontare delle risorse finanziarie integrative, messe a
disposizione dal comune, per la realizzazione degli interventi.
    2. Per gli interventi di cui all'art. 14 la Regione dispone dando
la  precedenza  agli  interventi  su immobili inclusi in un programma
integrato,  secondariamente agli interventi su immobili inclusi in un
piano  di  riqualificazione  urbana,  infine a quelli su immobili non
ricompresi nei piani anzidetti.".