Art. 5.
    Sostituzione all'art. 8 della legge regionale n. 29 del 1998
    1.  L'art.  8  della legge regionale n. 29 del 1998 e' sostituito
dal seguente:
    "Art. 8 - Finanziamenti: oggetto e percentuali.
    1.   Nei   programmi   integrati   sono   finanziabili  le  opere
infrastrutturali  pubbliche fino al 90 per cento delle spese a carico
del  comune, con esclusione dei costi per l'acquisizione delle aree e
degli immobili.
    2.  Nei  piani  di  riqualificazione  urbana sono finanziabili le
opere  infrastrutturali  pubbliche fino al 60 per cento delle spese a
carico  del comune, con esclusione dei costi per l'acquisizione delle
aree e degli immobili.
    3.  Negli interventi di recupero primario del patrimonio edilizio
sono finanziabili:
      a) il  restauro delle coperture, dei prospetti e delle relative
fondazioni fino al 60 per cento della spesa complessiva;
      b)  il restauro e l'adeguamento degli elementi di comunicazione
verticali  e  orizzontali,  nonche'  degli  spazi  collettivi interni
all'edificio  e  degli  impianti  fino  al  20  per cento della spesa
complessiva.