Art. 5. Sostituzione all'art. 8 della legge regionale n. 29 del 1998 1. L'art. 8 della legge regionale n. 29 del 1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 8 - Finanziamenti: oggetto e percentuali. 1. Nei programmi integrati sono finanziabili le opere infrastrutturali pubbliche fino al 90 per cento delle spese a carico del comune, con esclusione dei costi per l'acquisizione delle aree e degli immobili. 2. Nei piani di riqualificazione urbana sono finanziabili le opere infrastrutturali pubbliche fino al 60 per cento delle spese a carico del comune, con esclusione dei costi per l'acquisizione delle aree e degli immobili. 3. Negli interventi di recupero primario del patrimonio edilizio sono finanziabili: a) il restauro delle coperture, dei prospetti e delle relative fondazioni fino al 60 per cento della spesa complessiva; b) il restauro e l'adeguamento degli elementi di comunicazione verticali e orizzontali, nonche' degli spazi collettivi interni all'edificio e degli impianti fino al 20 per cento della spesa complessiva.