Art. 6.
      Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 29 del 1998
    1.  Il  comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 29 del 1998,
e' cosi sostituito:
    "1. I programmi integrati dei centri storici, realizzati mediante
progetti    unitari,    sono    da   considerarsi,   ai   soli   fini
dell'applicazione  della  presente  legge,  piani  attuativi  e  sono
caratterizzati da:
      a) dimensione che incida sulla riorganizzazione urbanistica dei
centri storici;
      b) presenza di pluralita' di funzioni;
      c) integrazione di diverse tipologie di intervento, comprese le
opere di urbanizzazione;
      d) concorso di piu' operatori pubblici e privati;
      e) pluralita' di risorse finanziarie pubbliche e private.".
    2.  Il  comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 29 del 1998,
e' cosi sostituito:
    "7.  Qualora  per  la predisposizione dei programmi integrati sia
necessaria  l'elaborazione  di  strumenti  urbanistici attuativi o di
varianti,  questi  possono  essere  adottati e approvati dai consigli
comunali  contestualmente  ai  programmi  integrati,  con  le  stesse
procedure  e  modalita'  di  cui  all'art.  20  della legge regionale
22 dicembre 1989, n. 45, con riduzione dei termini rispettivamente da
15 a 7 giorni e da 30 a 15 giorni.".