Art. 6. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 29 del 1998 1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 29 del 1998, e' cosi sostituito: "1. I programmi integrati dei centri storici, realizzati mediante progetti unitari, sono da considerarsi, ai soli fini dell'applicazione della presente legge, piani attuativi e sono caratterizzati da: a) dimensione che incida sulla riorganizzazione urbanistica dei centri storici; b) presenza di pluralita' di funzioni; c) integrazione di diverse tipologie di intervento, comprese le opere di urbanizzazione; d) concorso di piu' operatori pubblici e privati; e) pluralita' di risorse finanziarie pubbliche e private.". 2. Il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 29 del 1998, e' cosi sostituito: "7. Qualora per la predisposizione dei programmi integrati sia necessaria l'elaborazione di strumenti urbanistici attuativi o di varianti, questi possono essere adottati e approvati dai consigli comunali contestualmente ai programmi integrati, con le stesse procedure e modalita' di cui all'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, con riduzione dei termini rispettivamente da 15 a 7 giorni e da 30 a 15 giorni.".