Art. 7. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 29 del 1998 1. All'art. 10 della legge regionale n. 29 del 1998, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Qualora il programma integrato abbia valenza di piano attuativo, oltre agli elaborati di cui al precedente comma 1, relativamente a tutti gli immobili all'interno dell'area considerata, deve contenere: a) la delimitazione delle aree interessate e degli spazi riservati ad opere ed impianti pubblici; b) le masse e le altezze delle costruzioni con individuazione delle unita' minime di intervento; c) la definizione e l'individuazione delle categorie d'intervento; d) gli elaborati grafici in scala compresa, fra 1:200 e 1:500, indicanti i profili altimetrici, i tipi architettonici degli edifici, le sezioni delle sedi stradali e le sistemazioni a verde o zone speciali; e) l'indicazione delle destinazioni d'uso delle opere da convenzionare o soggette ad espropriazione con relativi elenchi catastali; f) le norme tecniche d'attuazione ed eventuali prescrizioni speciali; g) l'individuazione dei manufatti e dei complessi d'importanza storico-artistica ed ambientale da sottoporre a speciali norme di tutela e di salvaguardia; h) il quadro finanziario contenente il costo complessivo delle opere incluse nel piano e l'indicazione dei finanziamenti per la realizzazione delle medesime, inclusi gli oneri a carico del comune.