Art. 7.
     Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 29 del 1998
    1.  All'art.  10  della  legge  regionale n. 29 del 1998, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente:
    "1-bis.  Qualora  il  programma  integrato abbia valenza di piano
attuativo,  oltre  agli  elaborati  di  cui  al  precedente  comma 1,
relativamente a tutti gli immobili all'interno dell'area considerata,
deve contenere:
      a) la  delimitazione  delle  aree  interessate  e  degli  spazi
riservati ad opere ed impianti pubblici;
      b) le  masse  e le altezze delle costruzioni con individuazione
delle unita' minime di intervento;
      c) la    definizione   e   l'individuazione   delle   categorie
d'intervento;
      d) gli  elaborati grafici in scala compresa, fra 1:200 e 1:500,
indicanti i profili altimetrici, i tipi architettonici degli edifici,
le  sezioni  delle  sedi  stradali  e  le sistemazioni a verde o zone
speciali;
      e) l'indicazione   delle  destinazioni  d'uso  delle  opere  da
convenzionare  o  soggette  ad  espropriazione  con  relativi elenchi
catastali;
      f) le  norme  tecniche  d'attuazione  ed eventuali prescrizioni
speciali;
      g) l'individuazione  dei manufatti e dei complessi d'importanza
storico-artistica  ed  ambientale  da  sottoporre a speciali norme di
tutela e di salvaguardia;
      h) il  quadro finanziario contenente il costo complessivo delle
opere  incluse  nel  piano  e  l'indicazione dei finanziamenti per la
realizzazione delle medesime, inclusi gli oneri a carico del comune.