Art. 8.
   Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 29 del 1998
    1.  L'art.  14 della legge regionale n. 29 del 1998 e' sostituito
dal seguente:
    "Art. 14 - (Recupero primario degli edifici dei centri storici).
    1.  La  Regione  partecipa  al  recupero  del patrimonio edilizio
storico contribuendo, secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 8,
alle  spese  sostenute  dai  soggetti  pubblici  o  privati  per  gli
interventi  di  recupero  primario.  Il  recupero  primario  consiste
nell'insieme  di  opere  volte al recupero dell'immobile dal punto di
vista statico, igienico, funzionale ed estetico.
    2.   Sono   attribuite   ai  Comuni  le  funzioni  relative  alla
concessione,  liquidazione ed eventuale revoca dei contributi per gli
interventi di recupero primario.
    3. L'istanza di finanziamento deve essere presentata al comune in
cui si trova l'immobile e deve contenere:
      a) la   relazione   tecnica   che   descriva,   anche  mediante
documentazione  fotografica,  lo stato di degrado dell'edificio sotto
gli aspetti sopra specificati;
      b) il progetto preliminare dell'intervento di recupero;
      c) il computo metrico estimativo delle opere finanziate, basato
sul  prezziario  regionale delle opere pubbliche o sui prezzi medi di
mercato qualora da questo non previsto.
    4.  Il  Comune,  dopo  aver  verificato  che  i  progetti edilizi
configurino  un intervento di recupero primario e siano conformi alle
norme   urbanistico-edilizie,   trasmette  all'Assessorato  regionale
competente  in  materia  urbanistica,  entro  il  31 marzo, l'istanza
complessiva  di  finanziamento,  corredata  del  quadro riepilogativo
degli  interventi  e  della cartografia che localizza gli immobili da
recuperare.
    5.  I  contributi  vengono  assegnati  al comune, che li eroga ai
soggetti  beneficiari  al  momento  del rilascio del provvedimento di
autorizzazione all'esecuzione dei lavori.
    6.  Le  somme  di  cui  al  comma  5,  se  richiesto dai soggetti
beneficiari,   possono  essere  erogate  ad  ultimazione  dei  lavori
autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dai commi successivi.
    7.  Le  somme  sono  erogate,  previa  presentazione  di  polizza
fideiussoria,  a  favore  dei  soggetti  attuatori, sulla base di uno
schema-tipo  approvato dall'Assessore regionale dell'urbanistica. Nel
caso di proprieta' condominiali si provvede all'erogazione ai singoli
condomini  sulla base delle rispettive quote di proprieta. In tutti i
casi,   l'erogazione   e'   subordinata   alla  stipula  di  apposita
convenzione   con   il   comune   di   appartenenza,   contenente  la
sottoscrizione,  da  parte  dei  soggetti beneficiari, degli obblighi
concernenti   l'utilizzazione  delle  provvidenze  per  le  opere  di
recupero primario.
    8.   Le   spese  effettuate  per  la  realizzazione  delle  opere
finanziate  devono  essere  documentate  con  fatture  quietanzate ed
esibite  all'amministrazione  comunale  al  momento della verifica da
parte di questa della conformita' dei lavori al progetto assentito.
    9.   Le  provvidenze  in  argomento  dovranno  essere  restituite
allorquando il beneficiario non realizzi l'intervento di recupero nel
suo  complesso  entro  3  anni  dal  rilascio  del  provvedimento  di
autorizzazione,  oppure  lo  esegua parzialmente o in difformita' dal
progetto  assentito.  Dovranno,  altresi,  essere restituite le somme
risultanti in eccesso rispetto alle spese effettivamente sostenute.
    10.  Gli interventi di recupero concernenti immobili vincolati ai
sensi  della  legge  1o giugno  1939,  n.  1089,  o  situati  in aree
vincolate  ai  sensi  della  legge  29 giugno  1939, n. 1497, possono
beneficiare  dei  finanziamenti anche in assenza del piano attuativo,
purche'  le  opere rientrino fra le tipologie di cui alle lettere a),
b)  e c) dell'art. 31 della legge 5 dicembre 1978, n. 457, ed abbiano
avuto il nullaosta dell'autorita' competente alla tutela del vincolo.
    11.  I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con
le provvidenze previste da leggi nazionali e dalle leggi regionali in
materia   di  recupero  secondario  e  di  contenimento  dei  consumi
energetici.
    12.  La  concessione di contributi per il recupero primario degli
edifici  dei  centri  storici  e'  destinata esclusivamente ai Comuni
beneficiari  dei  finanziamenti inseriti nel Repertorio regionale dei
centri storici.