Art. 8. Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 29 del 1998 1. L'art. 14 della legge regionale n. 29 del 1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 14 - (Recupero primario degli edifici dei centri storici). 1. La Regione partecipa al recupero del patrimonio edilizio storico contribuendo, secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 8, alle spese sostenute dai soggetti pubblici o privati per gli interventi di recupero primario. Il recupero primario consiste nell'insieme di opere volte al recupero dell'immobile dal punto di vista statico, igienico, funzionale ed estetico. 2. Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative alla concessione, liquidazione ed eventuale revoca dei contributi per gli interventi di recupero primario. 3. L'istanza di finanziamento deve essere presentata al comune in cui si trova l'immobile e deve contenere: a) la relazione tecnica che descriva, anche mediante documentazione fotografica, lo stato di degrado dell'edificio sotto gli aspetti sopra specificati; b) il progetto preliminare dell'intervento di recupero; c) il computo metrico estimativo delle opere finanziate, basato sul prezziario regionale delle opere pubbliche o sui prezzi medi di mercato qualora da questo non previsto. 4. Il Comune, dopo aver verificato che i progetti edilizi configurino un intervento di recupero primario e siano conformi alle norme urbanistico-edilizie, trasmette all'Assessorato regionale competente in materia urbanistica, entro il 31 marzo, l'istanza complessiva di finanziamento, corredata del quadro riepilogativo degli interventi e della cartografia che localizza gli immobili da recuperare. 5. I contributi vengono assegnati al comune, che li eroga ai soggetti beneficiari al momento del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esecuzione dei lavori. 6. Le somme di cui al comma 5, se richiesto dai soggetti beneficiari, possono essere erogate ad ultimazione dei lavori autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dai commi successivi. 7. Le somme sono erogate, previa presentazione di polizza fideiussoria, a favore dei soggetti attuatori, sulla base di uno schema-tipo approvato dall'Assessore regionale dell'urbanistica. Nel caso di proprieta' condominiali si provvede all'erogazione ai singoli condomini sulla base delle rispettive quote di proprieta. In tutti i casi, l'erogazione e' subordinata alla stipula di apposita convenzione con il comune di appartenenza, contenente la sottoscrizione, da parte dei soggetti beneficiari, degli obblighi concernenti l'utilizzazione delle provvidenze per le opere di recupero primario. 8. Le spese effettuate per la realizzazione delle opere finanziate devono essere documentate con fatture quietanzate ed esibite all'amministrazione comunale al momento della verifica da parte di questa della conformita' dei lavori al progetto assentito. 9. Le provvidenze in argomento dovranno essere restituite allorquando il beneficiario non realizzi l'intervento di recupero nel suo complesso entro 3 anni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione, oppure lo esegua parzialmente o in difformita' dal progetto assentito. Dovranno, altresi, essere restituite le somme risultanti in eccesso rispetto alle spese effettivamente sostenute. 10. Gli interventi di recupero concernenti immobili vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, o situati in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, possono beneficiare dei finanziamenti anche in assenza del piano attuativo, purche' le opere rientrino fra le tipologie di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della legge 5 dicembre 1978, n. 457, ed abbiano avuto il nullaosta dell'autorita' competente alla tutela del vincolo. 11. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le provvidenze previste da leggi nazionali e dalle leggi regionali in materia di recupero secondario e di contenimento dei consumi energetici. 12. La concessione di contributi per il recupero primario degli edifici dei centri storici e' destinata esclusivamente ai Comuni beneficiari dei finanziamenti inseriti nel Repertorio regionale dei centri storici.