Art. 9. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 29 del 1998 1. All'art. 19 della legge regionale n. 29 del 1998, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per l'attivazione di tali laboratori, a valere sugli stanziamenti di cui al capitolo 04157 del bilancio regionale.".