Art. 9.
     Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 29 del 1998
    1.  All'art.  19  della  legge  regionale n. 29 del 1998, dopo il
comma 1, e' aggiunto il seguente:
    "1-bis.  L'Amministrazione  regionale  e' autorizzata a concedere
contributi  per  l'attivazione  di  tali  laboratori,  a valere sugli
stanziamenti di cui al capitolo 04157 del bilancio regionale.".