Art. 11. Rapporti con le istituzioni 1. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge il CORECOM - CALABRIA collabora e si rapporta con gli organi delle amministrazioni statali, regionali e locali, e con altri enti e istituzioni. 2. Il CORECOM - CALABRIA intrattiene rapporti con i Corecom delle altre regioni, aderisce alle strutture ed agli strumenti di coordinamento e di collaborazione organizzati a livello nazionale o interregionale e partecipa alla loro attivita'.