Art. 11.
                     Rapporti con le istituzioni
    1.  Nell'esercizio  delle  funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4
della  presente  legge  il CORECOM - CALABRIA collabora e si rapporta
con  gli  organi delle amministrazioni statali, regionali e locali, e
con altri enti e istituzioni.
    2. Il CORECOM - CALABRIA intrattiene rapporti con i Corecom delle
altre   regioni,   aderisce  alle  strutture  ed  agli  strumenti  di
coordinamento  e  di collaborazione organizzati a livello nazionale o
interregionale e partecipa alla loro attivita'.