Art. 12.
                         Poteri sostitutivi
    1.  In  caso  di  accertata  inerzia, ritardo o inadempimento del
CORECOM  -  CALABRIA nell'esercizio delle funzioni delegate ovvero in
caso  di  ripetuta  violazione  delle  direttive  generali  stabilita
dell'Autorita'  di  cui  alla  deliberazione n. 52/1999 deI 28 aprile
1999,  da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento
delle  finalita'  indicate dalla legge n. 249/1997, l'Autorita' opera
direttamente,  in via sostitutiva, previa contestazione dell'addebito
al  CORECOM  - CALABRIA, nonche' previa assegnazione, salvi i casi di
urgenza,  di  un  congruo  termine  per  rimuovere  l'omissione o per
rettificare  gli  atti  assunti  in violazione dei principi e criteri
direttivi di cui al precedente Art. 4.