Art. 12. Poteri sostitutivi 1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del CORECOM - CALABRIA nell'esercizio delle funzioni delegate ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilita dell'Autorita' di cui alla deliberazione n. 52/1999 deI 28 aprile 1999, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalita' indicate dalla legge n. 249/1997, l'Autorita' opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione dell'addebito al CORECOM - CALABRIA, nonche' previa assegnazione, salvi i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al precedente Art. 4.