Art. 14. Registro regionale delle imprese radiotelevisive 1. Presso il CORECOM - CALABRIA e' istituito il registro regionale delle imprese operanti nel settore della comunicazione radiotelevisiva con sede legale in Calabria, cui sono iscritte: a) le emittenti radiofoniche e televisive; b) le imprese di produzione di programmi radiotelevisivi; c) le concessionarie di pubblicita' locale. 2. I requisiti e le modalita' per l'iscrizione nel registro regionale delle imprese radiotelevisive sono disciplinati da apposito regolamento che il CORECOM - CALABRIA dovra' emanare entro sessanta giorni dal suo insediamento. 3. L'iscrizione al registro regionale delle imprese radiotelevisive e' condizione necessaria per l'accesso alle provvidenze che la Regione potra' erogare nel settore.