Art. 14.
          Registro regionale delle imprese radiotelevisive
    1.  Presso  il  CORECOM  -  CALABRIA  e'  istituito  il  registro
regionale  delle  imprese  operanti  nel  settore della comunicazione
radiotelevisiva con sede legale in Calabria, cui sono iscritte:
      a) le emittenti radiofoniche e televisive;
      b) le imprese di produzione di programmi radiotelevisivi;
      c) le concessionarie di pubblicita' locale.
      2.  I  requisiti  e  le modalita' per l'iscrizione nel registro
regionale delle imprese radiotelevisive sono disciplinati da apposito
regolamento  che  il CORECOM - CALABRIA dovra' emanare entro sessanta
giorni dal suo insediamento.
    3.    L'iscrizione    al   registro   regionale   delle   imprese
radiotelevisive   e'   condizione   necessaria   per  l'accesso  alle
provvidenze che la Regione potra' erogare nel settore.