Art. 16. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, il consiglio regionale provvede, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'elezione dei membri e dell'Ufficio di presidenza del CORECOM - CALABRIA. 2. Ove il consiglio regionale non provveda entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il CORECOM - CALABRIA ed il suo Ufficio di presidenza e' eletto dall'Ufficio di presidenza del consiglio regionale entro i successivi sette giorni. 3. Nelle more dell'elezione del CORECOM - CALABRIA, le funzioni proprie e delegate sono esercitate dal comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, ai cui membri si applicano le incompatibilita' di cui all'art. 6 e le disposizioni di cui all'art. 13, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.