Art. 16.
                          Norma transitoria
    1.   In  sede  di  prima  applicazione,  il  consiglio  regionale
provvede,  entro  quarantacinque  giorni dall'entrata in vigore della
presente  legge, all'elezione dei membri e dell'Ufficio di presidenza
del CORECOM - CALABRIA.
    2.  Ove  il  consiglio regionale non provveda entro il termine di
cui al primo comma del presente articolo, il CORECOM - CALABRIA ed il
suo  Ufficio  di  presidenza e' eletto dall'Ufficio di presidenza del
consiglio regionale entro i successivi sette giorni.
    3.  Nelle  more dell'elezione del CORECOM - CALABRIA, le funzioni
proprie  e  delegate  sono  esercitate  dal comitato regionale per il
servizio   radiotelevisivo,   ai   cui   membri   si   applicano   le
incompatibilita'  di cui all'art. 6 e le disposizioni di cui all'art.
13, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.