Art. 3.
                           Funzoni proprie
    1. Il CORECOM - CALABRIA, svolge le seguenti funzioni proprie:
      A  -  funzioni  di  consulenza  per  il  consiglio  e la giunta
regionale:
        1)   esprime  parere  sullo  schema  di  piano  nazionale  di
assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione
ai  sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a), numeri 1 e 2 della legge n.
249/1997, avuto riguardo alla definizione dei bacini d'utenza ed alla
localizzazione comune dei relativi impianti;
        2)  esprime  parere  sul  progetto  di  rete televisiva senza
risorse  pubblicitarie  di  cui  all'Art.  3, comma 9, della legge n.
249/1997;
        3)  su  richiesta  degli organi della Regione, cura analisi e
ricerche  a  supporto  dei  provvedimenti  che  la Regione adotta per
disporre  agevolazioni  a  favore  di  emittenti  radiotelevisive, di
imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
        4)  monitorizza  l'utilizzazione  dei  fondi  destinati  alle
emittenti private locali per la pubblicita';
        5)  su  richiesta  dei  titolari  dell'iniziativa legislativa
predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione
delle  proposte  di legge regionali in materia rientrante, in tutto o
in parte, nel settore delle comunicazioni;
        6)  cura  il  monitoraggio  e  l'analisi delle programmazioni
radiofoniche e televisive trasmesse in ambito regionale;
        7)  formula  proposte in ordine a forme di collaborazione fra
concessionaria  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo,  Regione ed
istituzioni  ed  organismi  culturali  oppure  operanti  nel  settore
dell'informazione,   nonche'  sui  contenuti  delle  convenzioni  che
possono  essere  stipulate  dalla  Regione  in  ambito  locale  con i
concessionari privati;
        8)  propone  iniziative  atte  a  stimolare  e  sviluppare la
formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e
multimediale,  anche tramite conferenze regionali sull'informazione e
la comunicazione;
        9)  cura  ricerche  e rilevazioni sull'assetto e sul contesto
socio-economico  delle  imprese  operanti  a  livello  regionale  nel
settore  delle  comunicazioni,  presentando  rapporti  periodici agli
organi della Regione;
        10) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua
competenza,  con  la sede regionale della concessionaria del servizio
pubblico   radiotelevisivo,   con  le  associazioni  delle  emittenti
private,  con  l'Ordine  dei  giornalisti,  con l'Associazione stampa
Calabria,  con  le  associazioni  degli  utenti,  con  la Commissione
regionale    per    le    pari    opportunita',    con   gli   organi
dell'amministrazione  scolastica,  con  gli  altri eventuali soggetti
collettivi interessati alle comunicazioni;
      B - funzioni gestionali:
        1.  cura  la  tenuta  dell'Archivio dei siti delle postazioni
delle   emittenti   radiotelevisive   nonche'   degli   impianti   di
trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
        2. regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui
alla legge 14 aprile 1975, n. 103;
        3.  cura  la  tenuta  e l'aggiornamento dell'elenco regionale
delle imprese radiotelevisive e di editoria locale;
      C - funzioni di controllo:
        1.  vigila,  in collaborazione con l'Agenzia regionale per la
protezione  dell'ambiente  ed  altri  organismi  a cio' preposti, sul
rispetto  della  normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di
radiofrequenze  compatibili  con  la salute umana e verifica che tali
tetti,    anche    per    effetto   congiunto   di   piu'   emissioni
elettromagnetiche, non vengano superati.