Art. 3. Funzoni proprie 1. Il CORECOM - CALABRIA, svolge le seguenti funzioni proprie: A - funzioni di consulenza per il consiglio e la giunta regionale: 1) esprime parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a), numeri 1 e 2 della legge n. 249/1997, avuto riguardo alla definizione dei bacini d'utenza ed alla localizzazione comune dei relativi impianti; 2) esprime parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'Art. 3, comma 9, della legge n. 249/1997; 3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione; 4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi destinati alle emittenti private locali per la pubblicita'; 5) su richiesta dei titolari dell'iniziativa legislativa predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni; 6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito regionale; 7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonche' sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati; 8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione; 9) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli organi della Regione; 10) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione stampa Calabria, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunita', con gli organi dell'amministrazione scolastica, con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni; B - funzioni gestionali: 1. cura la tenuta dell'Archivio dei siti delle postazioni delle emittenti radiotelevisive nonche' degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile; 2. regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103; 3. cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale; C - funzioni di controllo: 1. vigila, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed altri organismi a cio' preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.