Art. 4. Funzioni delegate 1. Il CORECOM - CALABRIA esercita, a seguito della sottoscrizione delle convenzioni con l'Autorita' di cui al comma 2 del precedente art. 2, le seguenti funzioni: A - funzioni consultive in materia di: 1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), punto n. 5, della legge n. 249 del 1997; 2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), punto n. 7, della legge n. 249/1997; 3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualita' dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attivita', di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 2, della legge n. 249/1997; 4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 12, della legge n. 249/1997; 5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 10, della legge n. 249/1997; B - funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di: 1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'Art. 1, comma 6, lett. a), punto n. 5 della legge n. 249/1997; 2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 13, della legge n. 249/1997; C - funzioni di vigilanza e controllo, in materia di: 1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'Art. 1, comma 6, lett. a), punto n. 3, della legge n. 249/1997; 2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), punto n. 8 della legge n. 249/1997; 3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), punto n. 15 della legge n. 249/1997; 4) conformita' alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o di autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 1 della legge n. 249/1997; 5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali; 6) modalita' di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 3, della legge n. 249/1997; 7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 4, della legge n. 249/1997; 8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 6, della legge n. 249/1997; 9) rispetto delle norme in materia di rettifica di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 8 della legge n. 249/1997, la cui procedura riveste carattere urgente ed e' immediatamente operativa, previo nulla-osta da parte dell'Autorita' che ne e' informata tempestivamente; 10) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 12 della legge n. 249/1997; 11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'art. 2 della legge n. 249/1997; D - funzioni istruttorie, in materia di: 1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), punto n. 9, della legge n. 249/1997; 2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), punto n. 10, della legge n. 249/1997. 2. Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOM - CALABRIA nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorita' al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione ad essa affidati dalla legge n. 249/1997. 3. Nell'esercizio della delega, il CORECOM - CALABRIA puo' avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione dello Stato di cui puo' avvalersi l'Autorita' ai sensi della normativa vigente. 4. Il CORECOM - CALABRIA esercita, mediante la stipula di apposite convenzioni con l'Autorita', le funzioni che la stessa Autorita' potra' delegare ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione n. 53/1999. 5. Le competenze attualmente svolte dal comitato regionale radiotelevisivo sono attribuite al CORECOM - CALABRIA.