Art. 4.
                          Funzioni delegate
    1. Il CORECOM - CALABRIA esercita, a seguito della sottoscrizione
delle  convenzioni  con  l'Autorita' di cui al comma 2 del precedente
art. 2, le seguenti funzioni:
      A - funzioni consultive in materia di:
        1)  adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta
del  registro  degli  operatori  di comunicazione, di cui all'art. 1,
comma 6, lett. a), punto n. 5, della legge n. 249 del 1997;
        2)  definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per
l'interconnessione   e   per   l'accesso   alle   infrastrutture   di
telecomunicazioni,  di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), punto n. 7,
della legge n. 249/1997;
        3)  emanazione delle direttive concernenti i livelli generali
di  qualita' dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore
di  una  carta  di  servizio  di  standard  minimi  per ogni comparto
d'attivita',  di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 2, della
legge n. 249/1997;
        4)  adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione
dei  sondaggi,  di  cui  all'art.  1, comma 6, lett. b), punto n. 12,
della legge n. 249/1997;
        5)  predisposizione  dello schema di convenzione annessa alla
concessione  del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1,
comma 6, lett. b), punto n. 10, della legge n. 249/1997;
      B - funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia
di:
        1)  tenuta  del registro degli operatori di comunicazione, di
cui  all'Art.  1,  comma  6,  lett.  a),  punto  n.  5 della legge n.
249/1997;
        2)  monitoraggio  delle  trasmissioni radiotelevisive, di cui
all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 13, della legge n. 249/1997;
      C - funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
        1)  esistenza  di fenomeni di interferenze elettromagnetiche,
di  cui  all'Art.  1,  comma  6, lett. a), punto n. 3, della legge n.
249/1997;
        2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture  di  telecomunicazioni,  di  cui  all'art. 1, comma 6,
lett. a), punto n. 8 della legge n. 249/1997;
        3)  rispetto  dei  tetti di radiofrequenze compatibili con la
salute umana, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), punto n. 15 della
legge n. 249/1997;
        4)  conformita'  alle prescrizioni di legge dei servizi e dei
prodotti  che  sono  forniti  da  ciascun  operatore  destinatario di
concessione  o  di  autorizzazione in base alla normativa vigente, di
cui  all'art.  1,  comma  6,  lett.  b),  punto  n.  1 della legge n.
249/1997;
        5)  verifica  del  rispetto  della  normativa  in  materia di
campagne elettorali;
        6)  modalita'  di  distribuzione  dei servizi e dei prodotti,
inclusa la pubblicita' in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1,
comma 6, lett. b), punto n. 3, della legge n. 249/1997;
        7)  rispetto  dei  periodi minimi che debbono trascorrere per
l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi,
di  cui  all'art.  1,  comma  6, lett. b), punto n. 4, della legge n.
249/1997;
        8)  rispetto,  nel  settore  radiotelevisivo,  delle norme in
materia  di  tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b),
punto n. 6, della legge n. 249/1997;
        9)  rispetto  delle  norme  in  materia  di  rettifica di cui
all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 8 della legge n. 249/1997, la
cui   procedura   riveste  carattere  urgente  ed  e'  immediatamente
operativa,  previo  nulla-osta  da  parte  dell'Autorita'  che  ne e'
informata tempestivamente;
      10)  rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla
pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di
massa,  di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 12 della legge
n. 249/1997;
        11)  rispetto  delle  disposizioni  relative  al  divieto  di
posizioni dominanti, di cui all'art. 2 della legge n. 249/1997;
      D - funzioni istruttorie, in materia di:
        1)  controversie  in  tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture  di  telecomunicazioni,  di  cui  all'art. 1, comma 6,
lett. a), punto n. 9, della legge n. 249/1997;
        2)   controversie   tra   ente   gestore   del   servizio  di
telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett.
a), punto n. 10, della legge n. 249/1997.
    2.  Le  funzioni  delegate sono esercitate dal CORECOM - CALABRIA
nell'ambito  e  nel  rispetto  dei  principi  e dei criteri direttivi
stabiliti   dall'Autorita'   al  fine  di  assicurare  il  necessario
coordinamento   sull'intero   territorio  nazionale  dei  compiti  di
governo,  di garanzia e di controllo in tema di comunicazione ad essa
affidati dalla legge n. 249/1997.
    3.  Nell'esercizio  della  delega,  il  CORECOM  -  CALABRIA puo'
avvalersi  di  tutti gli organi periferici dell'amministrazione dello
Stato  di  cui  puo'  avvalersi  l'Autorita' ai sensi della normativa
vigente.
    4.  Il  CORECOM  -  CALABRIA  esercita,  mediante  la  stipula di
apposite  convenzioni  con  l'Autorita',  le  funzioni  che la stessa
Autorita'   potra'   delegare   ai   sensi   dell'art.  5,  comma  1,
dell'allegato A alla deliberazione n. 53/1999.
    5.  Le  competenze  attualmente  svolte  dal  comitato  regionale
radiotelevisivo sono attribuite al CORECOM - CALABRIA.