Art. 5.
 Composizione - Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza
    1.  Il  CORECOM - CALABRIA e' composto da cinque membri, compreso
il  presidente, scelti fra persone che diano garanzia di indipendenza
dal  sistema  degli  interessi  di  settore delle comunicazioni e che
possiedano  competenze  ed  esperienza  nel medesimo settore nei suoi
aspetti  culturali, giuridici, economici e tecnologici, comprovate da
idonea documentazione acquisita e valutata dall'ufficio di presidenza
del consiglio regionale.
    2.  I componenti del CORECOM - CALABRIA sono eletti dal consiglio
regionale all'inizio di ogni legislatura a votazione segreta con voto
limitato  a  tre  nomi.  In  caso  di parita', risulta eletto il piu'
anziano di eta'.
    3.  Immediatamente  dopo  l'elezione dei componenti del CORECOM -
CALABRIA,   il   consiglio   procede   con   due  distinte  votazioni
all'elezione  tra  di  essi del presidente, del vice presidente e del
segretario:
      a) con   la  prima  si  eleggono,  contestualmente  e  con  una
preferenza,  il  presidente  e  il  vice  presidente;  risulta eletto
presidente  il  primo  per voti ottenuti e vice presidente il secondo
per  voti  ottenuti;  a  parita' di voti e' eletto presidente il piu'
anziano di eta';
      b) con   la  seconda  votazione  si  procede  all'elezione  del
segretario  e  risulta  eletto  chi ha riportato il maggior numero di
voti e, a parita' di voti, il piu' anziano di eta'.
    4.  Il  presidente  ed  i  membri  del  CORECOM  -  CALABRIA sono
nominati,  entro  il  termine  di  quindici giorni dall'elezione, con
decreto del presidente del consiglio regionale, durano in carica fino
alla conclusione della legislatura e non sono rieleggibili.
    5.  Al CORECOM - CALABRIA si applica la vigente normativa statale
e regionale in materia di proroga degli organi di amministrazione.
    6.  In  caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di
un  membro  del  CORECOM  -  CALABRIA, il consiglio regionale procede
all'elezione  di  un  nuovo  membro  che  resta  in  carica fino alla
scadenza  ordinaria  del  mandato  del  comitato.  Al  componente che
subentri quando manca meno della meta' alla scadenza ordinaria non si
applica il divieto di rieleggibilita' di cui al precedente comma 4.
    7.  Il  Presidente  del  consiglio  regionale informa l'Autorita'
dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CORECOM - CALABRIA.