Art. 5. Composizione - Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza 1. Il CORECOM - CALABRIA e' composto da cinque membri, compreso il presidente, scelti fra persone che diano garanzia di indipendenza dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenze ed esperienza nel medesimo settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, comprovate da idonea documentazione acquisita e valutata dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale. 2. I componenti del CORECOM - CALABRIA sono eletti dal consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura a votazione segreta con voto limitato a tre nomi. In caso di parita', risulta eletto il piu' anziano di eta'. 3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CORECOM - CALABRIA, il consiglio procede con due distinte votazioni all'elezione tra di essi del presidente, del vice presidente e del segretario: a) con la prima si eleggono, contestualmente e con una preferenza, il presidente e il vice presidente; risulta eletto presidente il primo per voti ottenuti e vice presidente il secondo per voti ottenuti; a parita' di voti e' eletto presidente il piu' anziano di eta'; b) con la seconda votazione si procede all'elezione del segretario e risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano di eta'. 4. Il presidente ed i membri del CORECOM - CALABRIA sono nominati, entro il termine di quindici giorni dall'elezione, con decreto del presidente del consiglio regionale, durano in carica fino alla conclusione della legislatura e non sono rieleggibili. 5. Al CORECOM - CALABRIA si applica la vigente normativa statale e regionale in materia di proroga degli organi di amministrazione. 6. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CORECOM - CALABRIA, il consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del comitato. Al componente che subentri quando manca meno della meta' alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilita' di cui al precedente comma 4. 7. Il Presidente del consiglio regionale informa l'Autorita' dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CORECOM - CALABRIA.