Art. 6.
                    Incompatibilita' e decadenza
    1.  I  membri  del  CORECOM  -  CALABRIA  non  possono,  pena  la
decadenza,  limitatamente  al  solo  periodo del mandato, rivestire i
seguenti incarichi:
      a) politici:  membro  del  Parlamento  europeo e nazionale, del
Governo,  dei  consigli  o  delle  giunte  regionali,  provinciali  e
comunali;  membro di nomina governativa, o parlamentare, dei consigli
o  delle  giunte  regionali, provinciali e comunali alla presidenza o
direzione  di  enti  pubblici economici e non; detentore di incarichi
elettivi    di    qualsiasi   livello   istituzionale,   politico   e
amministrativo o di rappresentanza in partiti politici;
      b) economico-professionali:   amministratore  o  dipendente  di
imprese  pubbliche  o  private operanti nel settore radiotelevisivo o
delle   telecomunicazioni   della  pubblicita',  dell'editoria  anche
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della
programmazione  nazionale e locale; dipendente regionale; titolare di
rapporti  di  collaborazione o consulenza attivi con i soggetti sopra
indicati.
    2.  I  soci  risparmiatori  delle  societa'  commerciali  e delle
societa' cooperative non versano in situazione di incompatibilita'.
    3.  Coloro  che  si  trovino  in  una  delle condizioni di cui al
precedente comma 1, se eletti a membri del CORECOM - CALABRIA, devono
rimuovere  le  condizioni  di  incompatibilita'  prima del decreto di
nomina del Presidente del consiglio regionale.
    4.  L'accertamento  dell'esistenza,  in  corso di mandato, di una
delle  condizioni  di  incompatibilita'  comporta  la decadenza dalla
carica di membro del CORECOM - CALABRIA.
    5.  Decadono  altresi'  dall'incarico  i  membri  del  CORECOM  -
CALABRIA   qualora   non  intervengano,  senza  giustificato  motivo,
tempestivamente  comunicato  al  presidente, a tre sedute consecutive
ovvero  ad  un  numero di sedute pari alla meta' di quelle effettuate
nel  corso  dell'anno solare. Il presidente del CORECOM - CALABRIA e'
tenuto  a  dare  comunicazione  della  decadenza  al  presidente  del
consiglio regionale.
    6.  Ove  i  membri  del  CORECOM  -  CALABRIA  dovessero venire a
trovarsi  nel corso del mandato in una delle cause d'incompatibilita'
di  cui  ai  commi  precedenti, il presidente del consiglio regionale
procede  alla  loro  contestazione  con  il  contestuale invito a far
cessare  la  causa  d'incompatibilita'  o  a formulare osservazioni e
controdeduzioni   entro   dieci   giorni  dalla  comunicazione  della
contestazione.
    7.  Trascorso  il  termine  di  cui  al  precedente  comma  6, il
presidente del consiglio regionale:
      a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa
di decadenza risulti insussistente o rimossa;
      b) dichiara la decadenza dalla carica negli altri casi.
    8. Le decisioni di cui al comma 7 sono comunicate all'interessato
e,   per   conoscenza,   al  presidente  del  CORECOM  -  CALABRIA  e
dell'Autorita'.
    9.   Le  disposizioni  sulla  decadenza  si  applicano  anche  al
presidente del CORECOM - CALABRIA.