Art. 6. Incompatibilita' e decadenza 1. I membri del CORECOM - CALABRIA non possono, pena la decadenza, limitatamente al solo periodo del mandato, rivestire i seguenti incarichi: a) politici: membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali; membro di nomina governativa, o parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali alla presidenza o direzione di enti pubblici economici e non; detentore di incarichi elettivi di qualsiasi livello istituzionale, politico e amministrativo o di rappresentanza in partiti politici; b) economico-professionali: amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni della pubblicita', dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione nazionale e locale; dipendente regionale; titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti sopra indicati. 2. I soci risparmiatori delle societa' commerciali e delle societa' cooperative non versano in situazione di incompatibilita'. 3. Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente comma 1, se eletti a membri del CORECOM - CALABRIA, devono rimuovere le condizioni di incompatibilita' prima del decreto di nomina del Presidente del consiglio regionale. 4. L'accertamento dell'esistenza, in corso di mandato, di una delle condizioni di incompatibilita' comporta la decadenza dalla carica di membro del CORECOM - CALABRIA. 5. Decadono altresi' dall'incarico i membri del CORECOM - CALABRIA qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al presidente, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla meta' di quelle effettuate nel corso dell'anno solare. Il presidente del CORECOM - CALABRIA e' tenuto a dare comunicazione della decadenza al presidente del consiglio regionale. 6. Ove i membri del CORECOM - CALABRIA dovessero venire a trovarsi nel corso del mandato in una delle cause d'incompatibilita' di cui ai commi precedenti, il presidente del consiglio regionale procede alla loro contestazione con il contestuale invito a far cessare la causa d'incompatibilita' o a formulare osservazioni e controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione della contestazione. 7. Trascorso il termine di cui al precedente comma 6, il presidente del consiglio regionale: a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o rimossa; b) dichiara la decadenza dalla carica negli altri casi. 8. Le decisioni di cui al comma 7 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al presidente del CORECOM - CALABRIA e dell'Autorita'. 9. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al presidente del CORECOM - CALABRIA.